Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46994/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46994/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46994/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Vibo Valentia - decidendo da rinvio della Corte di cassazione (Sez. 4 n. 16772 del 23/03/2021) - ha confermato, respingendo la richiesta di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale riguardante un escavatore cingolato, meglio descritto in atti, di proprietà di Paolo Ripepi indagato per reati di danneggiamento aggravato e di alterazione di area.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 161 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46994/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. 1.1. Nella sentenza con cui, annullando la precedente ordinanza, ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia, la Corte di cassazione ha ribadito che il periculum in mora considerato dall'art. 321 cod. proc. pen. riguarda la concreta possibilità che il bene sottoposto a sequestro «assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati» e ha esclusa nella fattispecie la possibilità dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato, perché l'area sulla quale erano state realizzate le condotte costituenti oggetto degli addebiti è stata sequestrata.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimità della carcerazione preventiva sequestro cautelare ritardo ingiustificato pignoramento suppletivo sequestro investigativo procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 161 cod. proc. pen
art. 321 cod. proc. pen
Nella sentenza con cui, annullando la precedente ordinanza, ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia, la Corte di cassazione ha ribadito che il periculum in mora considerato dall'art. 321 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ripepi Paolo, nato a Ricadi il 02/05/1965 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del Tribunale di Vibo Valentia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi che ha concluso per l'inammissibile del ricorso con le conseguenti statuizioni ex art. 161 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Vibo Valentia - decidendo da rinvio della Corte di cassazione (Sez. 4 n. 16772 del 23/03/2021) - ha confermato, respingendo la richiesta di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale riguardante un escavatore cingolato, meglio descritto in atti, di proprietà di Paolo Ripepi indagato per reati di danneggiamento aggravato e di alterazione di area.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ripepi si chiede l'annullamento dell'ordinanza per avere disatteso, in violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., il principio di diritto di rinvio fissato per il giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione circa il criterio di valutazione della concretezza e attualità del periculum in mora che, invece, è stato ravvisato dal Tribunale senza indicare dati obiettivamente connessi alla natura del bene sequestrato o alle caratteristiche dell'attività svolta utilizza ndolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Nella sentenza con cui, annullando la precedente ordinanza, ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia, la Corte di cassazione ha ribadito che il periculum in mora considerato dall'art. 321 cod. proc. pen. riguarda la concreta possibilità che il bene sottoposto a sequestro «assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati» e ha esclusa nella fattispecie la possibilità dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato, perché l'area sulla quale erano state realizzate le condotte costituenti oggetto degli addebiti è stata sequestrata.

Posto questo, ha osservato che residua l'ipotesi del pericolo connesso all'agevolazione della realizzazione di altri reati, grazie alla disponibilità del bene sequestrato, ma che, per potersi ritenere concreto il pericolo di realizzazione di altri reati occorre la specifica dimostrazione dell'esistenza di circostanze fattuali che indichino la elevata possibilità che la commissione di nuovi reati sia agevolata dalla disponibilità della cosa sequestrata. Al riguardo ha precisato che questa eventualità si verifica se la cosa è destinata funzionalmente alla realizzazione di condotte illecite o se la probabilità del verificarsi di nuove condotte illecite risulti elevata sulla base di massime di esperienza o di precedenti condotte di chi chiede che il bene gli sia reso disponibile. 1.2.

Nella linea del principio fissato dalla Corte di cassazione il Tribunale ha riconosciuto che il sequestro dell'area sulla quale erano stati realizzati con l'escavatore lavori di movimentazione di terra non autorizzati scongiura il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ma, ha, per altro verso, ravvisato il pericolo di commissione di altri reati analoghi. Al riguardo ha osservato che l'escavatore era stato utilizzato anche su un'area demaniale — senza la necessaria autorizzazione e senza depositare una relazione tecnica presso gli uffici comunali competenti — per trasportare il materiale prelevato dall'area (ora sequestrata) su un tratto del vicino lungomare depositando i massi su una scogliera per realizzare un pannello frangi flutti perpendicolare alla costa e, a questo scopo, anche per demolire un muretto di separazione fra la strada e la scogliera.

In altri termini, l'escavatore è stato utilizzato per realizzare diverse condotte illecite e non soltanto sull'area privata sequestrata ma anche su suoli demaniali nel dispregio delle norme che valgono in materia. Il ricorso non si confronta con questa argomentazione quando assume che il Tribunale non avrebbe indicato elementi di valutazione a sostegno della riconosciuta probabilità di realizzazione di altri reati.

2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il_j>residente AngelTstanzo Anna Petruzze