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Ordinanza — n. 46984/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for being filed late, missing the ten-day statutory deadline under Article 311 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46984/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The appeal filed by Mario Buccolieri was declared inadmissible because it was submitted on September 9, 2021, exceeding the ten-day deadline established by law. Although the order was notified on July 26, 2021, the filing occurred on the fifteenth day, rendering the procedural window closed. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the associated fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 311 c.p.p.; The appeal must be filed within ten days of notification, and failure to meet this strict deadline results in the inadmissibility of the remedy and the imposition of pecuniary sanctions.

Parole chiave

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statutory deadline procedural inadmissibility Criminal Procedure Code time limit violation pecuniary sanction appeal filing jurisdictional defect misura di sicurezza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 311 cod. proc. pen.
Da tale data, quindi, decorreva il termine di dieci giorni ex art. 311 cod. proc. pen. per il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del riesame.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Ro •osì seciso il 18 ottobre 2021 Il C estensore il Presi te Pie tefano Anna cuoio DEPOSITATO IN CANCELLERIA iL 2
art. 311 cod. proc. pen
Da tale data, quindi, decorreva il termine di dieci giorni ex art. 311 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Buccolieri Mario nato a Massafra il 30/03/1978 avverso l'ordinanza del 18/06/2021 del Trib. Liberta' di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mario Buccolieri avverso l'ordinanza sopra indicata che confermava l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce il 28/9/2020; osserva: Il ricorso dà atto che l'avviso di deposito della ordinanza impugnata è stato notificato il 26/7/2021. Da tale data, quindi, decorreva il termine di dieci giorni ex art. 311 cod. proc. pen. per il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del riesame. Il ricorso, però, è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 9 settembre 2021, ovvero il quindicesimo giorno, quindi fuori termine.

L'impugnazione è, quindi, inammissibile conseguendone l' applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Ro •osì seciso il 18 ottobre 2021 Il C estensore il Presi te Pie tefano Anna cuoio DEPOSITATO IN CANCELLERIA iL 2