Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46982/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46982/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46982/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania- Tornabene Michele nato a Acireale il 21/10/1989 avverso la sentenza del 01/02/2021 del Giudice Udienza Preliminare di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Piero Gaeta che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 46982/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La pena base, del resto, è determinata in una misura superiore al minimo per il più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così inglobando l'aumento per il reato in concorso formale. Peraltro, pur volendo valorizzare l'assenza di un formale calcolo autonomo della pena in aumento, vale il principio per il quale "In tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricusazione del pubblico ministero ritiro dell'azione giudiziaria ritardo del ministero pubblico procedura disciplinare degli avvocati cancellazione dall'albo avvocati allontanamento malgrado rischio di persecuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania- Tornabene Michele nato a Acireale il 21/10/1989 avverso la sentenza del 01/02/2021 del Giudice Udienza Preliminare di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Piero Gaeta che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letti i ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania e da Michele Tornabene avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania che applicava al predetto la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 18000 di multa, così ridotta dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in riferimento alla detenzione a fini di cessione a terzi di circa 600 grammi di marijuana e di circa 9,3 grammi di cocaina e che disponeva la confisca di quanto riferibile all'attività di spaccio nonché della somma di euro 4895, letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi, osserva: il ricorso con il quale Tornabene intende contestare la confisca del denaro che il giudice ha ritenuto provento di attività di spaccio di droga escludendo motivatamente che possa essere, anche solo per trattarsi di banconote di piccolo taglio, la monetizzazione di un assegno incassato svariati mesi prima a titolo di risarcimento danni è del tutto inconsistente lamentando generici vizi di motivazione e invocando l'applicazione del principio civilistico "possesso vale titolo" del tutto privo di senso in questa sede.

Ne va quindi dichiarata la inammissibilità con applicazione della sanzione pecuniaria determinata come da dispositivo. Il ricorso del procuratore generale va rigettato. Con l'unico motivo rileva che, in presenza di due sostanze diverse che integrano i diversi reati di cui al comma 1 e al comma 4 dell'art. 73 I. cit., la sentenza ha ritenuto erroneamente che sussista un unico reato. Va considerato che, per quanto sia corretta l'affermazione di essere configurabili due reati, l'unico capo di imputazione, che ben distingue il possesso delle due diverse sostanze stupefacenti, risulta formulato in termini di descrizione di un concorso formale fra le due condotte (concorso formale la cui ricorrenza è indiscutibile per essere unico il contesto spazio-temporale di illecita detenzione delle droghe di cui alle diverse "tabelle").

La pena base, del resto, è determinata in una misura superiore al minimo per il più grave reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così inglobando l'aumento per il reato in concorso formale. Peraltro, pur volendo valorizzare l'assenza di un formale calcolo autonomo della pena in aumento, vale il principio per il quale "In tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi.

— Cass. I, sent. 29668 dell'8.7.14 (cc. 17.6.14) rv. 263217". PQM Rigetta il ricorso del procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso di Tornabene Michele che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, e iso il 18 ottobre 2021 Il Con tensore il Presidente Pierl