Sentenza — n. 46978/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ibba Edoardo nato a Verona il 16/12/1997 avverso la sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli che chiede il rigetto del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis cod. pen, art. 85-bis d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 46978/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ibba Edoardo nato a Verona il 16/12/1997 avverso la sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli che chiede il rigetto del ricorso
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ibba Edoardo nato a Verona il 16/12/1997 avverso la sentenza del 29/04/2021 del Tribunale di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Felicetta Marinelli che chiede il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di Edoardo Ibba avverso la sentenza del 29 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Verona gli applicava la pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; rilevato che con l'unico motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata disposta la confisca della somma di euro 90 in sequestro nonché del telefono cellulare con relativa Sinn card ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la cui applicazione ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990 non è consentita per il reato per il quale è stata disposta condanna e, comunque, per non esservi una motivazione che giustifichi la confisca facoltativa, letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che chiede il rigetto del ricorso, considerato che, non essendovi stato accordo tra le parti anche in ordine alla confisca, la questione possa essere proposta in questa sede, rilevato che il provvedimento, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha disposto la confisca facoltativa con una specifica motivazione avendo considerato come le indagini dimostrassero che l'utenza cellulare fosse lo strumento utilizzato per il contatto con gli acquirenti di droga e che il denaro posseduto, in assenza di attività lavorativa e altra plausibile provenienza fosse il profitto delle precedenti vendite di droga oggetto della contestazione per la quale vi è stata applicazione della pena, ritenuto quindi il ricorso inammissibile sia perché manifestamente infondato nella contestazione della violazione dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e sia perché, per il resto, propone una nuova valutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 18 ottobre 2021 Il Pre