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Sentenza — n. 46977/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46977/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46977/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Carosiello Francesco nato a Stornarella il 06/08/1959 parte offesa nel procedimento c/ Scudieri Adriano nato il 12/08/1972 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del GIP Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

Regesto Legislator

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articolo 422 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46977/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La valutazione sulla presunta irregolarità della acquisizione delle prove rileverebbe al fine di ritenere il provvedimento finale (non abnorme bensì) fondato su un materiale non utilizzabile: al riguardo, però, vale la preclusione ad una impugnazione sul merito della decisione di archiviazione. Per quanto riguarda la ulteriore doglianza sulla decisione in assenza di richiesta del pubblico ministero, che effettivamente integrerebbe l'esercizio di poteri non riconosciuti al giudice, ciò non è avvenuto nel caso di specie. Il giudice, difatti, ha ritualmente deciso sulla originaria richiesta di archiviazione nel contraddittorio fra le parti, richiesta poi reiterata dal pubblico ministero il 1° ottobre 2019 dopo avere svolto le indagini a lui delegate.

Parole chiave

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istruzione giudiziaria principio d'ufficio e principio inquisitorio controinterrogatorio del ministero pubblico interrogatorio formale di testimoni sequestro di mezzi di prova assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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articolo 422 cod. proc. pen
Il caso è certamente peculiare perché il giudice ha disposto attività di integrazione di indagine davanti a sé, su un modello maggiormente prossimo a quello dell' udienza preliminare ex articolo 422 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Carosiello Francesco nato a Stornarella il 06/08/1959 parte offesa nel procedimento c/ Scudieri Adriano nato il 12/08/1972 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del GIP Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Carosiello, persona offesa nel procedimento a carico di Adriano Scudieri avverso il provvedimento del gip del Tribunale di Brescia del 2 febbraio 2021 che disponeva la archiviazione; rilevato che con tre motivi si deduce l'abnormità dell'ordinanza perché il gip aveva imposto nuove indagini al pubblico ministero e, all'esito, ha infine disposto l'archiviazione in assenza della necessaria nuova richiesta del PM, letta la requisitoria del Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, letti i motivi aggiunti/nuovi argomenti a sostegno del ricorso presentati dal ricorrente, osserva: il ricorso è inammissibile. il Pubblico ministero presentava richiesta di archiviazione il 6 ottobre 2017 in riferimento ai reati di cui agli artt. 323 e 612 cod. pen. e la reiterava il 1° ottobre 2019; - il giudice per le indagini preliminari fissava udienza ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. disponendo più volte rinvio ad udienza fissa per attività istruttorie (con le ordinanze del 12 gennaio 2018 e del 10 maggio 2018, richiedendo la acquisizione e produzione di elementi utili «a cura della parte più diligente» e, con le ordinanze del 1° marzo 2018 e del 21 gennaio 2020, onerando di tale produzione il PM); - il 2 febbraio 2021, a chiusura del procedimento così svoltosi in più udienze, « sulla richiesta del 23 ottobre 2019» disponeva la archiviazione nei confronti dell'indagato.

Cosi premesso il lungo svolgimento del procedimento, va dapprima considerato che, pur se la immediata ragione della impugnazione è la serie di anomalie di tale procedimento condotto in maniera eccentrica, con una attività istruttoria per una parte simile ad un procedimento civile e per altra a un procedimento secondo il previgente rito inquisitorio, l'ampio sviluppo dei motivi e la produzione di allegati dimostrano che il tema effettivo della doglianza dell'opponente attiene al merito della decisione. Com'è noto, però, sia nella disciplina antecedente alla riforma del 2017 che in quella attuale, alla persona offesa non è riconosciuto alcun diritto di contestazione del merito della decisione di archiviaziong ma è tutelato solo il suo diritto di interloquire sulla richiesta del PM potendo impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari esclusivamente per questioni relative alla regolarità del contraddittorio.

Quindi, è esclusa la valutabilità delle tematiche relative al merito della vicenda, pur potendosi riconoscere un complessivo interesse a dedurre l'abnormità strutturale o funzionale. Per quanto riguarda la presunta abnormità strutturale per essere stati esercitati poteri non conferiti al giudice (questione che è stata posta sia sotto il profilo della decisione in assenza di richiesta che sotto il profilo dell'indebito esercizio di attività di indagine), si tratta di affermazione non fondata. Il caso è certamente peculiare perché il giudice ha disposto attività di integrazione di indagine davanti a sé, su un modello maggiormente prossimo a quello dell' udienza preliminare ex articolo 422 cod. proc. pen. piuttosto che a quello della udienza di discussione sulla opposizione alla archiviazione, ma innanzitutto non ha esercitato poteri sconfinanti dal suo ruolo e, poi, la i abnormità, a ben vedere, non riguarda l'esercizio del potere di archiviazione che è stato regolarmente esercitato.

La valutazione sulla presunta irregolarità della acquisizione delle prove rileverebbe al fine di ritenere il provvedimento finale (non abnorme bensì) fondato su un materiale non utilizzabile: al riguardo, però, vale la preclusione ad una impugnazione sul merito della decisione di archiviazione. Per quanto riguarda la ulteriore doglianza sulla decisione in assenza di richiesta del pubblico ministero, che effettivamente integrerebbe l'esercizio di poteri non riconosciuti al giudice, ciò non è avvenuto nel caso di specie. Il giudice, difatti, ha ritualmente deciso sulla originaria richiesta di archiviazione nel contraddittorio fra le parti, richiesta poi reiterata dal pubblico ministero il 1° ottobre 2019 dopo avere svolto le indagini a lui delegate.

Né vi era ragione per cui tale richiesta dovesse essere reiterata in occasione delle attività di indagine svolte dal giudicante in corso di procedimento. In definitiva, la decisione non è abnorme in quanto il giudice ha esercitato i suoi regolari poteri di decisione sulla richiesta di archiviazione che non è impugnabile per motivi di merito. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore il Presidente Pi ,9