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Sentenza — n. 46614/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses retrial request as inadmissible due to lack of timeliness regarding the final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46614/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the retrial request inadmissible because the applicant had already known of the final judgment years prior to filing the request. The applicant argued he only discovered the judgment in 2021, but the court found his knowledge of the proceedings was evident much earlier. Consequently, the request failed the timeliness requirement under Article 625-ter of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 625-ter c.p.p.; The request for rescission of a final judgment is inadmissible if the applicant's knowledge of the proceedings predates the statutory deadline for filing the request.

Parole chiave

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retrial request timeliness requirement final judgment Article 625-ter inadmissible appeal ritardo ingiustificato procedimento in corso indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 625-ter cod. proc. pen.
E DIRITTO rilevato che con provvedimento del 13 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha trasmesso a questa Corte l'istanza di rescissione del giudicato promossa da Simone Fazzari, ritenendo applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 625- ter cod.
art. 625- ter cod. proc. pen
E DIRITTO rilevato che con provvedimento del 13 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha trasmesso a questa Corte l'istanza di rescissione del giudicato promossa da Simone Fazzari, ritenendo applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
del Tribunale di Roma con la quale al predetto è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui all'art. 416 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 9382 del 5 febbraio 2019
Sentenza n. 9029 del 4 febbraio 2020
Sentenza n. 39377 del 20 giugno 2019
Sentenza n. 37347 del 15.6.2018
39377 del 20 giugno 2019 - sia di due diversi incidenti di esecuzione definiti dalla prima sezione di questa Corte con la sentenza n. 37347 del 15.6.2018 e con ordinanza della settima sezione di questa Corte del 21 febbraio 2019 n.
Ordinanza n. 41539 del 21 febbraio 2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fazzari Simone, nato a Roma il 18 maggio 1978 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 13 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paterno Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO rilevato che con provvedimento del 13 maggio 2021 la Corte di appello di Roma ha trasmesso a questa Corte l'istanza di rescissione del giudicato promossa da Simone Fazzari, ritenendo applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen. considerata la data della decisione, coperta da giudicato, fatta oggetto della chiesta rescissione, i.e. la sentenza emessa in data 10.12.2008 dal G.U.P. del Tribunale di Roma con la quale al predetto è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui all'art. 416 cod. pen. ed altri allo stesso ascritti; ritenuto che l'istanza in esame, depositata il 22 febbraio 2021, ripropone argomentazioni già poste a fondamento -sia di più istanze di revisione della medesima sentenza, dichiarate inammissibili dalla Corte di appello di Perugia con ordinanze a loro volta fatte oggetto di ricorsi in cassazione dichiarati inammissibili (con le sentenze n. 9382 del 5 febbraio 2019 della Seconda sezione e n. 9029 del 4 febbraio 2020 della sesta sezione di questa Corte) -sia dell'istanza di rescissione, dichiarata inammissibile con sentenza di questa Sezione n. 39377 del 20 giugno 2019 - sia di due diversi incidenti di esecuzione definiti dalla prima sezione di questa Corte con la sentenza n. 37347 del 15.6.2018 e con ordinanza della settima sezione di questa Corte del 21 febbraio 2019 n. 41539; ritenuto che tanto smentisce in radice l'assunto di base prospettato dall'istante (l'aver acquisito la conoscenza dell'esistenza della sentenza che ha definito il relativo procedimento e fatta oggetto del rimedio straordinario solo in data 9 febbraio 2021, tramite lo scrutinio della documentazione allegata nel corso di un procedimento che neppure lo coinvolgeva), imprescindibile ai fini della pregiudiziale valutazione della tempestività della istanza, atteso che emerge con immediata evidenza la conoscenza del procedimento in termini ampiamente incompatibili rispetto alla soglia ultima considerata dal comma 2 dell'ad 625-ter cod. proc. pen.. ritenuto infine che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefano Mogini DEPOS