Sentenza — n. 46595/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 739 del 2021 la Corte di appello di Salerno, ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a Abraham Ero per avere detenuto e trasportato (poi deglutendoli per evitare l'arresto) circa grammi 238,5 di eroina (corrispondenti a oltre 2800 dosi medie giornaliere) destinati alla illecita cessione. i 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ero si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge ed errore materiale per la mancata corrispondenza fra quanto statuito nel suo dispositivo e quanto richiesto, rinunciando ai motivi di appello tranne che a quello relativo alla pena, nel corso dell'udienza camerale con un concordato in appello ex art. 559-bis cod. proc. pen., del quale pure nella sentenza si dà atto anche recependone il contenuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 559-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 46595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si rappresenta che, avendo la Corte di appello emesso una sentenza con motivazione contestuale il difensore non ha avuto sufficiente tempo per richiedere la correzione dell'errore materiale senza il rischio che decorressero i termini per un ricorso in cassazione nella eventualità di un rigetto della richiesta.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ero Abraham, nato in Nigeria V/8/04/1955 avverso la sentenza del 20/04/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al dispositivo e la rettifica della sentenza in ordine alla misura della pena da indicare in anni tre, mesi quattro di reclusione e euro sedicimila di multa.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 739 del 2021 la Corte di appello di Salerno, ha confermato la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a Abraham Ero per avere detenuto e trasportato (poi deglutendoli per evitare l'arresto) circa grammi 238,5 di eroina (corrispondenti a oltre 2800 dosi medie giornaliere) destinati alla illecita cessione. i 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ero si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge ed errore materiale per la mancata corrispondenza fra quanto statuito nel suo dispositivo e quanto richiesto, rinunciando ai motivi di appello tranne che a quello relativo alla pena, nel corso dell'udienza camerale con un concordato in appello ex art. 559-bis cod. proc. pen., del quale pure nella sentenza si dà atto anche recependone il contenuto.
Si rappresenta che, avendo la Corte di appello emesso una sentenza con motivazione contestuale il difensore non ha avuto sufficiente tempo per richiedere la correzione dell'errore materiale senza il rischio che decorressero i termini per un ricorso in cassazione nella eventualità di un rigetto della richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il principio secondo cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874; Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, dep. 2016, Pop, Rv. 265734).
2. Nel caso in esame, deve registrarsi che in effetti nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto espressamente della recezione del concordato e della correlata decisione di ridurre la pena con la concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche ma che poi nel dispositivo la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Risulta, pertanto, con evidenza che il contenuto del dispositivo non coincide con la volontà del decidente compiutamente espressa nella motivazione della sentenza. Ne deriva quanto in dispositivo.
P.Q.M.
Corregge il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che in luogo di "Conferma la sentenza emessa in data 30/09/2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, appellata da Ero Abraham; condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali" si intenda "previa concessione delle attenuanti generiche, ridetermina la pena nei confronti di Ero Abraham in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa". Manda alla cancelleria di comunicare alla cancelleria della Corte di appello di Salerno di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore Presidente Angelo ot")n2ì na Pet Ilis DEPOSI