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Sentenza — n. 46137/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46137/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21/6/2021 la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, presentata nell'interesse di Inned Marzouki in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 16/11/2020. Ha proposto ricorso Marzouki tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione del contraddittorio, in ragione del fatto che il provvedimento era stato emesso «de plano». 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione a quanto annotato in calce alla sentenza circa un appello presentato in data 3/11/2020 e comunicato al P.M. in data 11/12/2020: la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con tale elemento, tale da suffragare l'ipotesi di un appello andato smarrito, in alternativa dovendosi riconoscere la negligenza del precedente difensore, valorizzabile quale forza maggiore rilevante ex art. 175 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso Marzouki tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione del contraddittorio, in ragione del fatto che il provvedimento era stato emesso «de plano». 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione a quanto annotato in calce alla sentenza circa un appello presentato in data 3/11/2020 e comunicato al P.M. in data 11/12/2020: la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con tale elemento, tale da suffragare l'ipotesi di un appello andato smarrito, in alternativa dovendosi riconoscere la negligenza del precedente difensore, valorizzabile quale forza maggiore rilevante ex art. 175 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento tempestività dell'istanza di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio indigenza processuale non provata allegazioni insufficientemente motivate perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. proc. pen
in data 11/12/2020: la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con tale elemento, tale da suffragare l'ipotesi di un appello andato smarrito, in alternativa dovendosi riconoscere la negligenza del precedente difensore, valorizzabile quale forza maggiore rilevante ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
non richiama l'art. 127 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marzouki Imed, nato il 17/08/1980 in Tunisia avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Presidente Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/6/2021 la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, presentata nell'interesse di Inned Marzouki in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 16/11/2020.

2. Ha proposto ricorso Marzouki tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione del contraddittorio, in ragione del fatto che il provvedimento era stato emesso «de plano». 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione a quanto annotato in calce alla sentenza circa un appello presentato in data 3/11/2020 e comunicato al P.M. in data 11/12/2020: la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con tale elemento, tale da suffragare l'ipotesi di un appello andato smarrito, in alternativa dovendosi riconoscere la negligenza del precedente difensore, valorizzabile quale forza maggiore rilevante ex art. 175 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, costituendo principio consolidato quello per cui il giudice deve provvedere «de plano», salvo che sia in corso procedimento principale con rito camerale, in quanto l'art. 175 cod. proc. pen. non richiama l'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2019, Mejia, Rv. 274925; Sez. 4, n. 4460 del 16/1/2015, De Musso, Rv. 262035; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, Currò, Rv. 263177).

3. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato: la Corte ha spiegato che risulta una dichiarazione di voler presentare appello presentata dall'imputato in data 3/12/2020, prima del deposito della motivazione, all'Ufficio matricola, dichiarazione inoltrata al Tribunale come da annotazione in calce alla sentenza, in assenza di elementi idonei a dar conto della presentazione di un appello da parte del difensore, poi andato smarrito, circostanza solo assertivamente prospettata nel motivo di ricorso sulla base del riferimento ad una incongrua annotazione; inoltre deve ribadirsi che la negligenza del difensore non può costituire causa di forza maggiore, tale da legittimare la restituzione in termini (sul punto Sez. 2, n. 13803 del 10/3/2021, Pinna, Rv. 281033; Sez. 4, n. 31408 del 9/5/2013, Meo, Rv. 255952).

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle