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Sentenza — n. 46132/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46132/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46132/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto il 7 aprile 2021 dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale - riformava parzialmente il provvedimento cautelare originario, ordinando nei confronti di Gianluca Romano la sostituzione della misura degli arresti domiciliari di cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva ordinato l'applicazione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per avere, a partire dal 2016 e con permanenza, fatto parte di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati inerenti all'esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia, alla consumazione di truffe ai danni di un istituto bancario e di riciclaggio del relativi proventi.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46132/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Romano, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 274 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione criminalità persistente attività criminosa riciclaggio di denaro aggravato riesame della curatela corruzione attiva

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
art. 309 cod. proc. pen
Rilevava il Collegio del riesame come - avendo la Suprema Corte cassato la precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
art. 311 cod. proc. pen
Nel caso di specie è accaduto che l'indagato ha depositato il ricorso il 7 settembre 2021 senza il rispetto del termine di dieci giorni, di cui all'art. 311 cod. proc. pen., decorrente dal 16 agosto 2021, data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romano Gianluca, nato a Salerno il 30/11/1979 avverso l'ordinanza del 27/07/2021 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto il 7 aprile 2021 dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale - riformava parzialmente il provvedimento cautelare originario, ordinando nei confronti di Gianluca Romano la sostituzione della misura degli arresti domiciliari di cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva ordinato l'applicazione in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per avere, a partire dal 2016 e con permanenza, fatto parte di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati inerenti all'esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia, alla consumazione di truffe ai danni di un istituto bancario e di riciclaggio del relativi proventi.

Rilevava il Collegio del riesame come - avendo la Suprema Corte cassato la precedente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari - il provvedimento genetico della misura dovesse essere sul punto confermato, in quanto gli elementi di prova a disposizione avevano comprovato l'esistenza di un concreto e attuale pericolo che il Romano possa tornare a commettere gravi reati delitti della stessa specie di quello per il quale si procede nei suoi riguardi.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Romano, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza ovvero per apparenza, oltre che per travisamento della prova, per avere il Tribunale di Salerno omesso di indicare il requisito della 'concretezza' per il prospettato rischio di recidiva, pure disattendendo le indicazioni che la Cassazione aveva dato nella sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza di riesame.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Romano sia inammissibile perché presentato tardivamente. Nel caso di specie è accaduto che l'indagato ha depositato il ricorso il 7 settembre 2021 senza il rispetto del termine di dieci giorni, di cui all'art. 311 cod. proc. pen., decorrente dal 16 agosto 2021, data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato. Ciò senza che il decorso di quel termine fosse sospeso durante il periodo feriale, in quanto il reato per il quale si procedeva rientrava nel novero dei reati di criminalità organizzata, essendo pacifico che, ai fini dell'applicazione dell'art. 240-bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (così Sez.

U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895).

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consifertstensore Il Pres