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Sentenza — n. 46113/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46113/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46113/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola nei confronti di Grosso Ciponte Ciriaco, nato il 12/04/1951 a 13elvedere Marittimo avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IIl FATTO 1. Con ordinanza del 26/1/2021 il Tribunale di Catanzaro ha confermato a seguito di appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Paola ha respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata nei confronti di Ciriaco Grosso Ciponte per i reati, contestati in alternativa, di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. e 353-bis cod. pen. quest'ultimo riqualificato ai sensi dell'art. 353 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 353 cod. pen, art. 353-bis cod. pen, art 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46113/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di tali principi deve concludersi che il ricorso è inammissibile. Deve infatti rilevarsi che, con riguardo ai profili cautelari, era radicalmente inammissibile l'appello presentato avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, in quanto in riferimento alla posizione di Ciriaco Grosso Ciponte non era stata formulata un'argomentata censura, ma era stato dedotto in termini generici e assertivi il dato della mercificazione delle funzioni pubbliche, essendosi prospettato che in un'ottica clientelare non sarebbe stato impedito al predetto di promettere o dare utilità ripetendo analogo schema corruttivo.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione azione di rivocazione del sequestro cancellazione dall'albo avvocati revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 353 cod. pen
quest'ultimo riqualificato ai sensi dell'art. 353 cod. pen.
art. 353-bis cod. pen
pen., oggetto di contestazione alternativa in relazione all'art. 353-bis cod. pen.
art 314 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola nei confronti di Grosso Ciponte Ciriaco, nato il 12/04/1951 a 13elvedere Marittimo avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IIl FATTO 1. Con ordinanza del 26/1/2021 il Tribunale di Catanzaro ha confermato a seguito di appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Paola ha respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata nei confronti di Ciriaco Grosso Ciponte per i reati, contestati in alternativa, di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. e 353-bis cod. pen. quest'ultimo riqualificato ai sensi dell'art. 353 cod. pen.

2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Paola. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione, in quanto il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale era stata prospettata la configurabilità del delitto di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen., oggetto di contestazione alternativa in relazione all'art. 353-bis cod. pen. ma valutabile autonomamente e in concorso con l'altro reato, nel caso di configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 353 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla parcellizzata ricostruzione della vicenda, che aveva condotto il Tribunale a non ravvisare un contributo di Ciriaco Grosso Ciponte rilevante ai sensi dell'art. 353 cod. pen., a fronte di condotta successiva alla pubblicazione del bando, quando in realtà era stato sottolineato come rientrasse nella sfera di applicazione della norma ciò che precedeva l'esaurimento della procedura fino all'assunzione della candidata e contraddittoriamente si era ritenuto di non poter attribuire rilievo alla conversazione dalla quale risultava il contatto tra Ciriaco Grosso Ciponte e Granata, con cui si era dato conto della sicura assunzione di Antonietta Grosso Ciponte con la promessa di aiuto elettorale, in una fase in cui doveva ancora svolgersi l'esame di idoneità dinanzi all'apposita commissione.

3. Il Procuratore Generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va rimarcato che il G.I.P., con riguardo alla posizione di Ciriaco Grosso Ciponte, aveva escluso sia la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 353 cod. pen., essendo stata così riqualificata la contestazione incentrata sul riferimento alternativo ai reati di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. e all'art. 353-bis cod. pen., sia le esigenze cautelari. Il Tribunale si è soffermato sulla gravità indiziaria ribadendo il giudizio del G.I.P., senza considerare le esigenze cautelari.3. Orbene, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta.

Ciò significa che il Pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare spec:ifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898).

Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. 3.2. L'onere rappresentativo del Pubblicc:i ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi én b origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse. 3.3.

Sta di fatto che proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle fin qui sviluppate si è affermato che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010).4.

Alla luce di tali principi deve concludersi che il ricorso è inammissibile. Deve infatti rilevarsi che, con riguardo ai profili cautelari, era radicalmente inammissibile l'appello presentato avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, in quanto in riferimento alla posizione di Ciriaco Grosso Ciponte non era stata formulata un'argomentata censura, ma era stato dedotto in termini generici e assertivi il dato della mercificazione delle funzioni pubbliche, essendosi prospettato che in un'ottica clientelare non sarebbe stato impedito al predetto di promettere o dare utilità ripetendo analogo schema corruttivo.

Inoltre, deve sottolinearsi che il ricorso non contiene alcuna rappresentazione dell'attualità dell'interesse all'impugnazione correlato alla persistenza delle esigenze cautelari, mai riconosciute in precedenza. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Rpziciarelli Stefano Mog