Sentenza — n. 46106/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 21 aprile 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di una pena presentata ex art. 444 cod. proc. pen. nell'interesse di Fabio Ciaglia e relativa anche a un reato ex art. 319 cod. pen. (capo 2 delle contestazioni) osservando che, ex art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen., l'ammissibilità della richiesta è nella fattispecie subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato e che — a differenza di quanto, al fine di escludere l'applicabilità della disposizione, assume la difesa dell'imputato — il profitto dei reati commessi è determinabile, sicché l'omessa restituzione delle somme corrispondenti rende inammissibile la richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 319 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46106/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Su questa base si osserva che nel caso in esame non è possibile desumere dall'imputazione l'entità del profitto, né questo potrebbe esser determinato dal Giudice o dall'imputato, e inoltre (non essendo stato sottoscritto un regolare contratto) risulta problematico individuare a chi restituire il prezzo (le società contattate si sono dichiarate, tranne una, indisponibili a ricevere restituzioni di somme). Si conclude che, non risultando allo stato attuabile, la condizione di ammissibilità prevista dall'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen. non può ritenersi ostativa all'applicazione della pena su richiesta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ciaglia Fabio, nato a Eboli il 10/06/1969, avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 aprile 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di una pena presentata ex art. 444 cod. proc. pen. nell'interesse di Fabio Ciaglia e relativa anche a un reato ex art. 319 cod. pen. (capo 2 delle contestazioni) osservando che, ex art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen., l'ammissibilità della richiesta è nella fattispecie subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato e che — a differenza di quanto, al fine di escludere l'applicabilità della disposizione, assume la difesa dell'imputato — il profitto dei reati commessi è determinabile, sicché l'omessa restituzione delle somme corrispondenti rende inammissibile la richiesta.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ciaglia si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione della legge nel trascurare che in realtà l'imputato, su indicazione e per volontà dei coindagati Cariello, Ginetti e Pirozzi, pubblici ufficiali, ha eseguito lavori per dotare il Comune di Eboli di un sistema di videosorveglianza cittadino senza sottoscrivere un regolare contratto e senza essere retribuito (tranne che con contributi da parte di imprese compiacenti) tanto da dovere avviare un giudizio civile per ottenere dai tre predetti i pagamenti in suo favore.
Su questa base si osserva che nel caso in esame non è possibile desumere dall'imputazione l'entità del profitto, né questo potrebbe esser determinato dal Giudice o dall'imputato, e inoltre (non essendo stato sottoscritto un regolare contratto) risulta problematico individuare a chi restituire il prezzo (le società contattate si sono dichiarate, tranne una, indisponibili a ricevere restituzioni di somme). Si conclude che, non risultando allo stato attuabile, la condizione di ammissibilità prevista dall'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen. non può ritenersi ostativa all'applicazione della pena su richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha introdotto il comma 1- ter nell'art. 444 cod. proc. pen. per il quale nei procedimenti relativi ai più gravi fra i delitti contro la Pubblica Amministrazione — quelli previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319- ter, 319 -quater e 322-bis cod. pen. — l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Pur in presenza di un danneggiato che non si è costituito parte civile (non avanzando la pretesa risarcitoria in sede penale), il sistema vigente — in casi circoscritti — non consente l'accesso all'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. all'imputato e rientra nella discrezionalità legislativa perseguire una politica criminale per la quale taluni reati siano trattati più rigorosamente non solo tramite le pene edittali ma anche con limiti all'accesso ai riti alternativi (Corte cost. sent. nn. 95/2015).
Sul tema, la Corte di cassazione ha già chiarito che risulta viziata perché contraria alla legge, la sentenza pronunciata in difetto della restituzione integrale del prezzo o del profitto prevista ex art. 444, comma 1 -ter cod. proc. pen. dal momento che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito (Sez. 6, n. 19679 del 27/01/2021, Bove, Rv. 281664; Sez. 6, n. 27606 del 16/05/2019, Corrà, Rv. 276219). Inoltre, come osservato dalla Procura generale, nel caso in esame assumere che il richiedente non abbia nulla da restituire, perché sarebbe persona danneggiata dal reato e non o coautore, farebbe venire meno i presupposti della stessa richiesta di applicazione pena.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Preside