Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46103/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46103/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46103/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame presentate da Vitalone Domenico e Vitalone Pasquale avverso l'ordinanza con cui è stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo il Tribunale: a) il 17.2.2021 l'avv. Giacomo Tana, difensore dei ricorrenti, aveva ricevuto comunicazione della data in cui avrebbe dovuto essere assunto l'interrogatorio di garanzia da parte del Giudice per le indagini preliminari nei confronti degli odierni ricorrenti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 46103/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli indagati hanno proposto autonomi ricorsi, testualmente sovrapponibili, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che l'avviso di deposito della ordinanza non poteva essere comunicato unitamente al decreto di fissazione dell'interrogatorio, attesa la "diversa ratio e funzione dei due provvedimenti" (così i ricorsi) Proprio la diversa finalità dei due atti, si argomenta, avrebbe imposto il "confezionamento" di due diverse ed autonome comunicazioni.

Parole chiave

Generato dall'IA
proroga della carcerazione preventiva ritardo ingiustificato dell'azione penale eccezioni processuali tardive proporzionalità della detenzione carcerazione cautelativa osservanza dei termini
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.Vitalone Domenico, nato a Melito di Porto Salvo il 10/05/1993;

2. Vitalone Pasquale, nato a Sinopoli il 13/01/1976 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 12/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame presentate da Vitalone Domenico e Vitalone Pasquale avverso l'ordinanza con cui è stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo il Tribunale:

a) il 17.2.2021 l'avv. Giacomo Tana, difensore dei ricorrenti, aveva ricevuto comunicazione della data in cui avrebbe dovuto essere assunto l'interrogatorio di garanzia da parte del Giudice per le indagini preliminari nei confronti degli odierni ricorrenti;

b) nell'occasione fu dato avviso, ex art. 293, comma 3, cod. proc. pen., anche del deposito dell'ordinanza custodiale;

c) il 18.2.2021 lo stesso e difensore degli indagati, avv. Giacomo lana, aveva dato atto della ricezione della notifica del provvedimento relativo alla fissazione degli interrogatori e di avviso del deposito dell'ordinanza custodiale;

d) le impugnazioni proposte fuori sede il 21.4.2021 sarebbero tardive.

2. Gli indagati hanno proposto autonomi ricorsi, testualmente sovrapponibili, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che l'avviso di deposito della ordinanza non poteva essere comunicato unitamente al decreto di fissazione dell'interrogatorio, attesa la "diversa ratio e funzione dei due provvedimenti" (così i ricorsi) Proprio la diversa finalità dei due atti, si argomenta, avrebbe imposto il "confezionamento" di due diverse ed autonome comunicazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel caso di specie, non è in contestazione che l'avviso fu formalmente trasmesso al difensore con posta elettronica certificata nell'ambito di un unico atto che conteneva anche l'indicazione della data in cui sarebbe stato assunto l'interrogatorio dei ricorrenti ed il difensore aveva dato atto della ricezione del provvedimento. Dunque un comunicazione completa, rituale, ricevuta dal difensore. Peraltro, in relazione all'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare prima dell'interrogatorio, essa, per costante giurisprudenza, non determina alcuna nullità di quest'ultimo, la quale consegue esclusivamente alla mancata disponibilità, per lo stesso difensore, degli atti (ordinanza, richiesta del P.M. e documenti su cui la richiesta sì fonda) nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza (cfr.

Sez. U, n. 26798 del 3 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349, e Sez. 6, n. 10854 del 29/01/2007 Ferraro, Rv. 235921; v., inoltre, tra le decisioni recenti non massimate, Sez. 5, n. 57495 del 12/10/2017, Rucireta, e Sez. 1, n. 6839 del 28/01/2016, Gorezi). Al riguardo non è stato dedotto nulla di specifico, nemmeno se il difensore si presentò per l'assunzione dell'interrogatorio e cosa fu in quella sede eventualmente da lui dedotto. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente considerato tardive le richieste di riesame presentate nell'interesse degli odierni ricorrenti.4 All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,