Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45948/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45948/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45948/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha parzialmente accolto la richiesta di riesame avanzata da Francesco Romito avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Salerno con ordinanza del 18 maggio 2021 in relazione all'accusa provvisoria di concorso nell'importazione dai Paesi Bassi all'Italia di 11 kg. di cocaina (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), in particolare per aver svolto il ruolo di intermediario tra il fornitore olandese ed il committente italiano indicato nella persona di Vincenzo Starita, sostituendo l'originaria misura con gli arresti domiciliari (art. 284 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 284 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 115 cod. pen; Sentenza — n. 45948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale deduce vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria (art. 273 cod. proc. pen.) in relazione alle incerte e lacunose risultanze sul proprio conto delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica e captazione ambientale nonché all'omessa applicazione dell'art. 115 cod. pen. quanto al mancato rilevamento nella fattispecie di un caso di accordo non punibile poiché non seguito dalla commissione di alcun reato.

Parole chiave

Generato dall'IA
importazione illegale di stupefacenti traffico di cocaina inchiesta per reati di droga indagine internazionale per truffa frode alla legge sugli stranieri infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 284 cod. proc. pen
309 del 1990), in particolare per aver svolto il ruolo di intermediario tra il fornitore olandese ed il committente italiano indicato nella persona di Vincenzo Starita, sostituendo l'originaria misura con gli arresti domiciliari (art. 284 cod. proc. pen.).
art. 273 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale deduce vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria (art. 273 cod.
art. 115 cod. pen
pen.) in relazione alle incerte e lacunose risultanze sul proprio conto delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica e captazione ambientale nonché all'omessa applicazione dell'art. 115 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Francesco Romito, n. in Germania 16/09/1972 avverso l'ordinanza n. 345/20 del Tribunale di Salerno del 12/07/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha parzialmente accolto la richiesta di riesame avanzata da Francesco Romito avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Salerno con ordinanza del 18 maggio 2021 in relazione all'accusa provvisoria di concorso nell'importazione dai Paesi Bassi all'Italia di 11 kg. di cocaina (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), in particolare per aver svolto il ruolo di intermediario tra il fornitore olandese ed il committente italiano indicato nella persona di Vincenzo Starita, sostituendo l'originaria misura con gli arresti domiciliari (art. 284 cod. proc. pen.).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale deduce vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria (art. 273 cod. proc. pen.) in relazione alle incerte e lacunose risultanze sul proprio conto delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica e captazione ambientale nonché all'omessa applicazione dell'art. 115 cod. pen. quanto al mancato rilevamento nella fattispecie di un caso di accordo non punibile poiché non seguito dalla commissione di alcun reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata fonda la tesi della compartecipazione del ricorrente all'importazione di 11 kg. circa di cocaina dai Paesi Bassi all'Italia su elementi sostanzialmente congetturali, che non possono ritenersi inverati solo a causa dell'intervenuto sequestro della partita di sostanze stupefacenti. Nell'acquisto e nell'importazione in Italia della partita di cocaina da parte del committente Vincenzo Starita, il ricorrente avrebbe svolto la funzione di intermediario tra il primo e un non meglio identificato fornitore attestato nei Paesi Bassi attraverso l'ulteriore mediazione del coindagato Vittorio Paino, anch'egli, secondo la ricostruzione accusatoria, presente in territorio olandese al momento della trattativa.

A tal fine l'ordinanza valorizza i contatti telefonici, con relativo contenuto, intercorsi tra il ricorrente e Starita, cronologicamente successivi all'arresto di tale Mario Miranda, camionista incaricato di un precedente trasporto di stupefacenti dalla Spagna e sorpreso nella detenzione di circa 630 kg. di hashish. Collega, quindi, tali contatti con quelli che il ricorrente attivava con il Paino attestato in Olanda di contenuto in un primo tempo complessivamente anodino (pag. 3 ord.), ma poi riferiti ad "una ventina di ragazzi" e a degli "appartamenti liberi", espressioni che gli investigatori ritenevano allusivi all'invio di una partita di stupefacenti verso il territorio italiano.

Tali contatti vengono, infine, ulteriormente collegati a quelli, parimenti intrattenuti per via telefonica, tra il coindagato Liberato Spera e Luigi Canfora, camionista incaricato del carico e del trasporto della sostanza drogante e che una volta individuato e pedinato, veniva tratto in arresto all'interno dell'interporto di Trieste nella detenzione di kg. 11,069 di cocaina avvolti in dieci pacchi occultati sull'autotreno da lui condotto. Ciò premesso, se va dato atto agli investigatori di avere comunque intuito l'imminente organizzazione di una importazione di sostanze stupefacenti verso il territorio nazionale, non è dato nondimeno cogliere appieno il collegamento stabilito tra i colloqui telefonici intercorsi tra gli indagati Romito e Paino con l'esecuzione proprio di quel trasporto, in assenza di elementi testuali presenti nelle conversazioni intercettate suscettibili di collegarle senza alcun dubbio a quella specifica operazione.

Senza, infatti, nemmeno voler porre in discussione l'inserimento del ricorrente in un contesto criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti, evanescenti si rivelano le sopra indicate risultanze indiziarie, insuscettibili allo stato di fornire convincente dimostrazione che le espressioni criptiche adoperate dai conversanti Romito e Paino si riferissero a quella determinata operazione e non invece ad altra e diversa, in ipotesi sfuggita all'attenzione degli inquirenti. Spetterà al Tribunale di Salerno, cui gli atti vanno restituiti per nuovo esame, eventualmente sulla scorta di ulteriori emergenze investigative, colmare la evidenziata lacuna argomentativa, la cui persistenza risulta del resto involontariamente sottolineata dall'intervenuta applicazione nei confronti dello indagato di una misura cautelare incongrua per una contestazione provvisoria di così rilevante gravità.

P. Q. M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso 5 novembre 2021 Il consigli re stensore r Il Presidente o Pi41u