Sentenza — n. 45933/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca con sentenza del 15 marzo 2021 applicava a Hamza Karbal e Rachid Larthar, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 rispettivamente la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, disponendo altresì la confisca e distruzione dello stupefacente e del materiale relativo al confezionamento, nonché la confisca del denaro in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 comma 1 cod. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45933/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di entrambi gli imputati ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando la violazione dell'art. 240 comma 1 cod. pen. in relazione alla disposta confisca delle somme di denaro, per le quali è omessa l'indicazione di qualsiasi collegamento con l'imputazione contestata.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Karbal Hamza, nato il 20/09/1991 in Marocco Larhtar Rachid, nato il 01/11/1991 in Marocco avverso la sentenza del 15/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca con sentenza del 15 marzo 2021 applicava a Hamza Karbal e Rachid Larthar, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 rispettivamente la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, disponendo altresì la confisca e distruzione dello stupefacente e del materiale relativo al confezionamento, nonché la confisca del denaro in sequestro.
2. Il difensore di entrambi gli imputati ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando la violazione dell'art. 240 comma 1 cod. pen. in relazione alla disposta confisca delle somme di denaro, per le quali è omessa l'indicazione di qualsiasi collegamento con l'imputazione contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, attinente alla violazione dell'art. 240 comma 1 cod. pen., è fondato. Nei casi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è consentita la confisca "obbligatoria" del denaro, inteso quale prodotto o profitto del reato ai sensi della legge n. 356 del 1992, art. 12 sexies (attuale art. 240-bis cod. pen.). Ove il denaro costituisca prodotto o profitto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, la confisca è consentita solo se ricorrano le condizioni per farsi luogo ad essa ai sensi della disposizione generale del codice penale, ossia sussista il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato ex art. 240 comma 1 cod. pen.
Dal provvedimento impugnato non emerge la necessaria relazione tra il denaro e i reati ascritti agli imputati, rimanendo fermo ed insuperabile il dato rappresentato dalla mancata contestazione di specifici episodi dì cessione, rispetto ai quali configurare il nesso di pertinenzialità. E' consolidato il principio secondo cui in tema di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399), ma a tal fine è necessario che il giudice, con idonea motivazione, evidenzi tale nesso di pertinenzialità diretta (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).
2. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con riguardo alla confisca della somma di denaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro di cui dispone la restituzione agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria