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Sentenza — n. 45932/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45932/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45932/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dello art. 444 cod. proc. pen. la pena, previamente concordata con il PM, di otto mesi di reclusione ed C 1.500,00 nei confronti di Andrea De Marchi in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 45932/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. la pena, previamente concordata con il PM, di otto mesi di reclusione ed C 1.500,00 nei confronti di Andrea De Marchi in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Parole chiave

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liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale condizione sospensiva decisione condizionale pene condizionali sospensione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dello art. 444 cod. proc. pen.
art. 165 cod. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, il quale lamenta la violazione dell'art. 165, secondo comma, cod.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia avverso la sentenza n. 936/21 del Tribunale di Verona del 15/04/2021 nel procedimento nei confronti di De Marchi Andrea letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dello art. 444 cod. proc. pen. la pena, previamente concordata con il PM, di otto mesi di reclusione ed C 1.500,00 nei confronti di Andrea De Marchi in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, il quale lamenta la violazione dell'art. 165, secondo comma, cod. pen. rifluente sulla legalità della pena, attesa la mancata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen., subordinazione imposta dalla circostanza che l'imputato aveva già in passato usufruito del medesimo beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Contrariamente all'assunto su cui si basa il ricorso, l'esame della sentenza impugnata (pag.

5) evidenzia come il giudice abbia debitamente considerato la necessità di rispettare il disposto dall'art. 165 cod. pen., a tal fine ritenendo che l'avvenuto versamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio abbia integrato una delle condizioni cui la rinnovata concessione del beneficio, di cui l'imputato aveva in precedenza usufruito, doveva e poteva essere subordinata. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 21 ottobre 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il consigli stensore Il Pr sidente IL 1 4 D I C 2971) Angeìo