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Sentenza — n. 45918/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Forlì in composizione monocratica ha assolto Diodoro Andolfi dall'accusa di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), previa diversa qualificazione del reato in termini di minaccia semplice (art. 612 cod. pen.) e declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. In particolare, il giudicante ha escluso che le espressioni verbali pronunciate dall'imputato di valenza astrattamente minacciosa fossero correlate all'attività di ufficio svolta nel frangente dal pubblico ufficiale (verifica dello stato di sobrietà alcoolica nel corso di un controllo di viabilità stradale), ma costituissero piuttosto il frutto di un moto di gelosia, confermato dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese, derivante dal maturato convincimento che uno dei Carabinieri si tenesse troppo vicino alla fidanzata presente a bordo della autovettura.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 612 cod. pen, art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 45918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale limitatamente all'assoluzione dal reato contestato al capo A originariamente in termini di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), ravvisando nei fatti la figura del diverso reato di cui all'art. 337 cod. pen., atteso che da un lato l'imputato rivolse la minaccia al militare non prima, bensì durante il compimento dell'atto di ufficio e in considerazione del medesimo e dall'altro che l'impressione della persona offesa non può esplicare alcuna rilevanza sull'oggettività della minaccia, pacificamente integrata dalle espressioni verbali profferite dallo imputato e dalla relativa finalizzazione.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia per la sicurezza pubblica pericolo di traffico di stupefacenti attentato contro la sicurezza militare doveri del ministero pubblico pericolo di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Forlì in composizione monocratica ha assolto Diodoro Andolfi dall'accusa di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), previa diversa qualificazione del reato in termini di minaccia semplice (art.
art. 612 cod. pen
pen.), previa diversa qualificazione del reato in termini di minaccia semplice (art. 612 cod. pen.) e declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
art. 337 cod. pen
pen.), ravvisando nei fatti la figura del diverso reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna avverso la sentenza n. 592/20 del Tribunale di Forlì del 17/07/2020 nel procedimento nei confronti di Andolfi Diodoro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Forlì in composizione monocratica ha assolto Diodoro Andolfi dall'accusa di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), previa diversa qualificazione del reato in termini di minaccia semplice (art. 612 cod. pen.) e declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. In particolare, il giudicante ha escluso che le espressioni verbali pronunciate dall'imputato di valenza astrattamente minacciosa fossero correlate all'attività di ufficio svolta nel frangente dal pubblico ufficiale (verifica dello stato di sobrietà alcoolica nel corso di un controllo di viabilità stradale), ma costituissero piuttosto il frutto di un moto di gelosia, confermato dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dalle persone offese, derivante dal maturato convincimento che uno dei Carabinieri si tenesse troppo vicino alla fidanzata presente a bordo della autovettura.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale, che lamenta l'erronea applicazione della legge penale limitatamente all'assoluzione dal reato contestato al capo A originariamente in termini di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), ravvisando nei fatti la figura del diverso reato di cui all'art. 337 cod. pen., atteso che da un lato l'imputato rivolse la minaccia al militare non prima, bensì durante il compimento dell'atto di ufficio e in considerazione del medesimo e dall'altro che l'impressione della persona offesa non può esplicare alcuna rilevanza sull'oggettività della minaccia, pacificamente integrata dalle espressioni verbali profferite dallo imputato e dalla relativa finalizzazione.

3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale in sede sostiene che la ricorrente parte pubblica allega la configurabilità di un diverso reato non contestato, con devoluzione di una questione nuova non dedotta dinanzi al giudice di merito, concludendo per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2. Stando alla ricostruzione degli eventi operata dalla sentenza impugnata, le espressioni verbali attribuite all'imputato ("sei finito, quella cartellina te la tiro in testa. Se ti vedo per strada non sai cosa succede"), mentre una pattuglia di Carabinieri si accingeva alla verifica del suo stato di sobrietà alcoolica durante un controllo di viabilità autostradale, furono profferite mentre uno dei militari era intento alla redazione della scheda di sequestro dell'autoveicolo intestata alla sua fidanzata presente sul posto. 1-) .

Correttamente, pertanto, il Pen.. ricorrente ha rilevato tanto l'immediata correlazione quanto la contemporaneità tra le espressioni di contenuto astrattamente minaccioso ed il compimento dell'atto di ufficio (Sez. 6, n. 37749 del 2010, Battista, Rv. 248596). Al contempo ha sottolineato come l'impressione maturata dalla persona offesa che le stesse potessero avere origine non nel compimento dell'atto bensì in altra situazione concomitante (secondo la sentenza, il moto di gelosia derivante dalla vicinanza di uno dei militari alla donna) non potevano esplicare alcuna rilevanza sull'oggettività della minaccia e della relativa finalizzazione, dal momento che scopo della previsione di cui all'art. 337 cod. pen.

è di tutelare il libero esercizio della funzione e non la persona del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

3. Quanto ai rilievi del Procuratore generale in sede, il Collegio osserva che essi non considerano che il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., non trovando, perciò, applicazione la regola della previa deduzione della questione di diritto dinanzi al giudice di merito. Col porre la questione della corretta qualificazione giuridica della condotta contestata al capo A dell'imputazione, il ricorrente 1:9,. ha, infatti, dedotto una violazione di legge, fermi restando i termini di fatto della vicenda processuale quali ricostruiti dal Tribunale, utilizzando a tal fine lo strumento del ricorso immediato per cassazione, ragione per cui non può essergli opposta la novità della deduzione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che suppone la celebrazione del giudizio di appello nella specie mancante.

4. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. alla Corte competente per territorio per il giudizio di appello. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso, 21 ottobre 2021 Il consigliere estM Il Presidente Orlan(Villor)1/