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Sentenza — n. 45841/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45841/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45841/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da Giovanni Di Giacinto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che in data 11 febbraio 2021 aveva respinto la sua istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare a lui applicata del divieto di dimora in relazione a delitti di cui agli artt.110, 321 e 319 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45841/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che va dichiarata la inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta mancanza di interesse. Stante la causa dell'inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

Parole chiave

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soggiorno ininterrotto condizioni della detenzione preventiva divieto di rappresentanza dell'avvocato divieto di abbandonare un dato territorio pericolo di reiterazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Stante la causa dell'inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Giacinto Giovanni, nato a Casteldaccia il 22/04/1962 avverso la ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da Giovanni Di Giacinto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese che in data 11 febbraio 2021 aveva respinto la sua istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare a lui applicata del divieto di dimora in relazione a delitti di cui agli artt.110, 321 e 319 cod. pen.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità di parte delle captazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nelle more della trattazione del ricorso, i difensori hanno depositato, a mezzo pec, atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dall'interessato, la cui firma è stata autenticata dai patrocinatori. Con tale atto il ricorrente fa presente di non avere più interesse alla trattazione del ricorso in quanto il 22 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha revocato la misura cautelare in atto.

3. Ne consegue che va dichiarata la inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta mancanza di interesse. Stante la causa dell'inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 01)(2/2021. Il Consigliere stensore Il Presidente Ersilia se Anna