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Sentenza — n. 45807/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45807/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45807/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Emanuele Ivan, nato a Reggio Calabria il 3 dicembre 1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 9 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e i motivi aggiunti trasmessi via "pec" e pervenuti il 12 ottobre 2021; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45807/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Emanuele Ivan, nato a Reggio Calabria il 3 dicembre 1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 9 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e i motivi aggiunti trasmessi via "pec" e pervenuti il 12 ottobre 2021; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione sospensione del diritto all'indennità ricusazione del pubblico ministero cancellazione dall'albo avvocati periodo di tirocinio inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Emanuele Ivan, nato a Reggio Calabria il 3 dicembre 1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 9 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e i motivi aggiunti trasmessi via "pec" e pervenuti il 12 ottobre 2021; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO rilevato che con il provvedimento indicato in epigrafe I Tribunale di Reggio Calabria in parziale accoglimento del riesame interposto da Ivan Emanuele, ha applicato al predetto "la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio/servizio presso l'ufficio della motorizzazione civile di Pistoia" per la durata di mesi quattro in sostituzione degli arresti domiciliari in origine disposti dal GIP del Tribunale locale alla luce della ritenuta gravità indiziaria per i reati allo stesso provvisoriamente ascritti e in particolare per la partecipazione all'associazione a delinquere di cui al capo 1), finalizzata alla realizzazione di diversi fatti di corruzione, falsi e attentato alla sicurezza dei trasporti, peraltro in posizione apicale, nonché per diversi falsi ideologici e tre ipotesi di corruzione propria; considerato, ancora, che avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, lamentando, con un unico motivo, implementato da quelli aggiunti trasmessi via "pec" il 12 ottobre 2021, violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta gravità indiziaria, ancorata ad elementi di natura meramente congetturale avuto riguardo al ruolo svolto dal ricorrente all'interno delle singole vicende considerate dalle diverse contestazioni afferenti i reati fine, dalle quali sarebbe stata tratta, altrettanto incoerentemente, conferma della ritenuta partecipazione associativa, peraltro in posizione apicale; rilevato ancora che la misura interdittiva è stata disposta dal Tribunale per un periodo di mesi quattro e che il provvedimento, risalente al 9 aprile 2021, risulta notificato al ricorrente il 31 maggio 2021 di talchè deve ritenersi che alla data di trattazione del ricorso che occupa la stessa sia stata compiutamente portata ad esecuzione (non essendo state dedotte emergenze di segno diverso, non ricavabili aliunde dagli atti trasmessi); ritenuto, in coerenza, che il ricorrente non ha più interesse alla definizione del ricorso in esame, diretto ad attingere una misura non più attuale atteso, per un verso, che in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte, nel caso venuta meno per la puntuale esecuzione della misura applicata, e che, per altro verso, non risulta neppure esplicitata l'intenzione di coltivare l'impugnazione in funzione della possibili pretese sottese al disposto di cui all'art. 314 cod. proc. pen.; ritenuto infine che la ragione di definizione pregiudiziale del ricorso non legittima la condanna del ricorrente alle statuizioni di cui all'ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Benedetto Paternò Raddus