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Sentenza — n. 45797/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45797/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45797/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Diaw El Hadji, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno del 27 aprile scorso, che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente sentenza d'appello, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod. pen., ha riconosciuto tale beneficio. Con un primo motivo, egli lamenta la violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., per non avere il suo difensore ricevuto l'avviso della fissazione del giudizio di rinvio, svoltosi con il rito cartolare, né le conclusioni del Procuratore generale distrettuale, con conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo, lamenta vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45797/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). In considerazione dell'evidente difetto di diligenza dell'interessato, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

Parole chiave

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perdita dell'interesse degno di protezione assenza di caso di rigore rinvio del dibattimento declinatoria di competenza rigetto provvisorio dell'opposizione impedimenti all'allontanamento
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Diaw El Hadji, nato in Senegal il 02/03/1960 avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Tiziano M. Giaquinto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Diaw El Hadji, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno del 27 aprile scorso, che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di precedente sentenza d'appello, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflittagli per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod. pen., ha riconosciuto tale beneficio. Con un primo motivo, egli lamenta la violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., per non avere il suo difensore ricevuto l'avviso della fissazione del giudizio di rinvio, svoltosi con il rito cartolare, né le conclusioni del Procuratore generale distrettuale, con conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo, lamenta vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per mancanza d'interesse.

3. Ha depositato memoria scritta la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, a norma degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in ragione del difetto d'interesse della parte proponente. Tale interesse, infatti, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Nello specifico, a sèguito dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, l'unico tema devoluto alla cognizione del giudice d'appello era quello relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: beneficio che, con la sentenza impugnata, è stata riconosciuto. Di conseguenza, da tale decisione la parte non ha subìto alcun pregiudizio suscettibile di essere rimosso con l'annullamento di essa. Peraltro, proprio in ragione di tale delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio, è inammissibile il motivo in tema di attenuanti generiche, trattandosi di punto sul quale si è formato il giudicato a sèguito della precedente pronuncia di questa Corte.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). In considerazione dell'evidente difetto di diligenza dell'interessato, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i