Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45424/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls arrest non-validation for reviewing factual errors on gravity and danger, allowing arrest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45424/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order refusing to validate the arrest of Marianna Bevilacqua without remand. The Public Prosecutor argued the trial judge ignored critical facts like the precision scale, brother's involvement, and the suspect's initial aggressive behavior during the raid. The court ruled the judge exceeded their powers by conflating the arrest's legality with the separate merits of preventive detention requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 381 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/1990: The judge validating an arrest must assess only the facts present at the time of execution to verify the exercise of discretionary powers, excluding any evaluation of the merits regarding the gravity of the offense or the danger of the subject.

Parole chiave

Generato dall'IA
arrest validation discretionary powers gravity of offense danger of subject preventive detention procedural error flagrancy traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 381 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di Marianna Bevilacqua, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria il 17 maggio 2021 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 381 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885
pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità (in tal senso Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885).
Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382
Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930
278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930; Sez.
Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015
266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015; Sez.
Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502
35558 del 27/04/2015; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).
Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di Bevilacqua Marianna, nata a Catanzaro il 23/11/1985 avverso la ordinanza di non convalida dell'arresto emessa dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica il 18/05/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Petro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di Marianna Bevilacqua, eseguito dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria il 17 maggio 2021 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base dei seguenti rilievi: - la condotta per la quale la Bevilacqua è stata tratta in arresto è inquadrabile nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia per l'esiguo quantitativo di stupefacente rinvenuto, sia per le modalità realizzative della condotta; - in forza dell'operata qualificazione giuridica, l'adozione della misura precautelare dell'arresto si rende facoltativa; - nella specie, l'arresto non trova giustificazione alla stregua dei requisiti della gravità del fatto ovvero della pericolosità del soggetto, previsti dall'art. 381 cod. proc. pen., atteso che l'arrestata non è gravata da precedenti specifici e ha tenuto nel frangente un contegno collaborativo, consegnando agli operanti tutto lo stupefacente nella sua disponibilità.

2. Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro il quale deduce, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il vaglio giudiziale, in sede di convalida, ha investito non già le condizioni che legittimano l'eseguito arresto, quanto i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, richiesti per l'adozione della misura cautelare, nonché gli estremi della responsabilità, il cui apprezzamento è riservato al merito. In ogni caso, sono stati obliterati profili da cui era dato desumere la ricorrenza dei requisiti di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, che legittimano l'arresto facoltativo, quali: il possesso da parte dell'indagata di un bilancino di precisione, la circostanza che l'attività di spaccio, nell'abitazione, era praticata anche dal fratello; i precedenti penali, benché aspecifici, e i precedenti di polizia da cui la stessa risulta gravata.

Quanto al comportamento assunto dalla Bevilacqua all'atto della perquisizione, il verbale di arresto evidenzia che la reazione di lei era stata tutt'altro che collaborativa, posto che inizialmente era stata aggressiva ed aveva tentato di disfarsi della sostanza, occultandola nel reggiseno per gettarla dalla finestra, desistendo da tale proposito solo per la presenza di un militare all'esterno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va considerato che, ai fini della convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., nonché la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità (in tal senso Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885).

La valutazione da rendere al momento della convalida deve essere fatta retrocedere alla situazione in concreto riscontrata dalle forze di Polizia all'atto dell'arresto per verificare il legittimo uso da parte degli operanti dei poteri discrezionali, senza prendere in considerazioni elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza (ex plurimis, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). Tanto puntualizzato, ritiene il Collegio che nella vicenda in scrutinio il Giudice della convalida abbia esorbitato dal perimetro dei poteri cognitivi e delibativi consentiti, operando un controllo che, oltre alla legittimità rispetto ai suindicati parametri, ha finito col considerare i presupposti per l'applicazione di una eventuale misura cautelare, e ciò ha fatto secondo criteri che non rispondono ai canoni di coerenza tra premesse e conclusioni e di logicità argomentativa.

Nell'apprezzare la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, quali presupposti giustificativi dell'arresto previsto dal legislatore in forma facoltativa, il Giudice, dopo la riqualificazione, ha travisato elementi inequivocabili, pur correttamente evidenziati dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, e ciò sia in relazione alle modalità della condotta stessa, realizzata dall'indagata in concorso con il fratello convivente e con uno strumentario che denota la non occasionalità della detenzione domestica e l'apprestamento di una pur rudimentale organizzazione di mezzi finalizzata allo spaccio; sia in relazione alla pericolosità della ricorrente, la cui condotta è stata descritta come collaborativa, mentre ella è stata dapprima oppositiva e successivamente elusiva, e pur a fronte di precedenti di polizia, anche per gravi reati, che ella ha a suo carico, documentati in sede di convalida.

Si impone, conseguentemente l'annullamento della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione di non legittimità dell'arresto. Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265886, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042) non va disposto rinvio al giudice di merito perché, avendo il ricorso ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, il rinvio sarebbe finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e dunque a statuire su un quid che già è stato accertato in questa Sede di legittimità; solleciterebbe, dunque, una pronuncia meramente formale e priva di ricadute, quanto ad effetti giuridici, sul procedimento nei confronti della ricorrente.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto. Così deciso, il 19/10/2021 Il Consioliere esten