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Sentenza — n. 45421/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to insufficient evidence of minor crime status and clear intercepts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45421/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain pre-trial detention. The appellant argued that intercepted conversations were ambiguous and that the facts did not constitute a minor offense under specific drug trafficking regulations. The court rejected these claims, finding the intercepted dialogues provided clear evidence of a continuous, professional drug trafficking operation involving significant quantities of cocaine, thereby justifying the severity of the custodial measure.

Regesto Legislator

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Art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 110, cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning regarding the gravity of indicia and the necessity of custodial detention is coherent with the evidence and not manifestly unfounded.

Parole chiave

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pre-trial detention drug trafficking intercepted conversations minor offense qualification proportionality of measures continuous criminal activity Cassation inadmissibility traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 110, cod. pen.
artt. 110 cod. pen
art. 73 d.P.R. n. 309/90
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pinto Vainer, nato a Brindisi il 18/11/1975 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del Tribunale di Lecce, sezione del riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del 13 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Vainer Pinto per il duplice delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La gravità del quadro indiziario era desunta dalle relazioni informative di polizia giudiziaria e dalle concludenti risultanze dei colloqui intercettati e riprodotti nei passaggi più significativi, sia con riferimento al capo 18), relativo a un episodio del 27 marzo 2020 avente ad oggetto la cessione di 100 grammi di cocaina da Marco Sirena a Vainer Pinto, destinati ad essere ceduti a terzi, sia con riguardo al capo 27), riguardante un ulteriore episodio di cessione di 50 grammi di cocaina da Sirena a Pinto in data prossima al 31 marzo 2020.

Il Tribunale desumeva dal tenore di tali colloqui e da altre conversazioni pure oggetto di captazione e trascritte che il rapporto tra Sirena e Pinto non fosse affatto occasionale o episodico, bensì continuativo e contemplasse sistematici approvvigionamenti di droga effettuati dal primo in favore del secondo, finalizzati alla cessione a terzi. Inoltre, trattandosi di episodi di acquisto di cocaina per quantitativi non modici secondo un agire indicante l'abitualità e la professionalità dell'indagato per l'acquisto e la cessione a terzi di cocaina (Pinto si riforniva sistematicamente da Sirena già da prima del 2020, tanto da avere maturato un'importante esposizione debitoria nei suoi confronti a gennaio di quello stesso anno), i fatti non potevano essere riqualificati ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90.

Circa le esigenze cautelari, il Tribunale, considerato che gli episodi contestati si erano svolti in un arco temporale non ristretto, da prima del 2020 fino ad aprile 2020, erano recenti e si inserivano nell'ambito di un rapporto illecito continuativo, riteneva attestata una consolidata inclinazione a delinquere ed evidenziava il pericolo che il ricorrente, attinto altresì da specifici precedenti, potesse commettere reati della stessa specie in materia di traffico di sostanze stupefacenti, restando inadeguata ogni altra misura diversa e meno grave di quella custodiale in carcere.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento sia al quadro di gravità indiziaria, asseritannente fondato solo su colloqui intercettati di ambiguo valore e perciò suscettibili di una lettura alternativa, sia alla denegata qualificazione dei fatti come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sia al profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché della proporzionalità e della esclusiva adeguatezza della misura carceraria.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi di ricorso, che investono i vari profili riguardanti la gravità del quadro indiziario, la qualificazione delle fattispecie contestate e le esigenze cautelari (per gli aspetti di concretezza e attualità del pericolo di recidivanza, e di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale in carcere), sono - tutti - per un verso manifestamente infondati e per altro verso aspecifici, siccome riproduttivi delle medesime doglianze svolte innanzi al Tribunale del riesame e da questo già motivatamente disattese.

2. Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente sia con la ricostruzione probatoria, in linea di fatto, di entrambe le vicende contestate di acquisto e detenzione a fini di spaccio di quantitativi non modesti di cocaina, sia con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, la gravità del quadro indiziario risulta ancorata al chiaro e significativo tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali viene desunta la continuità e sistematicità delle operazioni realizzate da Sirena e Pinto per immettere sul mercato quantitativi non irrilevanti di cocaina.

A sua volta, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'apprezzamento di proporzionalità e di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, vengono valorizzati (oltre la qualità e quantità degli specifici precedenti penali) i dati fattuali attinenti la gravità e sistematicità delle condotte, attestanti il non occasionale inserimento dell'indagato in un circuito criminale in grado di rifornire e diffondere sul mercato carichi di droga non irrilevanti. 3.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Stefan