Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's express waiver of the legal remedy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, Domenico Vitale, had explicitly waived the legal remedy via a formal declaration. Although the appellant argued for a retrial based on alleged defects in the lower court's reasoning regarding territorial jurisdiction, the waiver rendered the appeal procedurally void. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An express waiver of the appeal renders the legal remedy inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vitale Domenico, nato a Catanzaro 1'8 luglio 1969 avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Ciro Angelillis che ha concluso per la inammissibilità del ricorso per intervenuta rinunzia
RITENUTO IN FATTO
E DIRITTO rilevato che Domenico Vitale, per il tramite dei difensori di fiducia, ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale al predetto è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere al $ stesso applicata alla e luce della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt.73, commi 1-bis e 6, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 110 e 416-bis.1 cod. pen., deducendo, con motivo unico, difetto di motivazione, meramente apparente o comunque contraddittoria e manifestamente illogica nonché inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale in relazione alla questione di incompetenza territoriale proposta dalla difesa in sede di riesame; considerato che il ricorrente, con dichiarazione resa ai sensi dell'art 123 cod. proc. pen., ha espressamente rinunziato al ricorso, con conseguente sopravvenuta inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.; ritenuto che laddove come nella specie la rinunzia non risulti altrimenti giustificata, alla conseguente inammissibilità consegue comunque la condanna del ricorrente, ai sensi dell'alt 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata in via equitatíva, come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ad 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa AngeloMostanzo 99_,Q1 tAdt#1 DEPOSITATO