Italian court dismisses extraordinary appeal for material error due to lack of qualified defense attorney signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the defendant rather than a qualified defense attorney. Although the defendant argued for the right to file such appeals personally, the court emphasized that the new procedural law requires all appeals to be signed by registered defense counsel to ensure procedural rigor. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the defendant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; The extraordinary appeal for material or factual error must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation, rendering a personally signed appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gagliardi Bruno, nato a Lamezia Terme il 24/3/1974 avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1. Bruno Gagliardi, con istanza scritta allegata alle dichiarazioni rese il 24 giugno 2021 al direttore della Casa Circondariale di Saluzzo, ha proposto ricorso per straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell' art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza del 28 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 luglio 2018 della Corte di Assise di appello di Catanzaro. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte.
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. Su tale aspetto si sono già condivisibilmente espresse le Sezioni Unite di questa Corte affermando "che non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione.
Il carattere di impugnazione straordinaria, indissolubilmente legato alla potenziale rimozione dello stigma di inoppugnabilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione (v., in motivazione, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile), presuppone sempre e comunque l'esperibilità del mezzo attraverso la forma vincolata di un atto di ricorso avente ad oggetto la richiesta di correzione di un errore, materiale o di fatto, entro un termine perentorio tassativamente stabilito dalla legge (centottanta giorni dal deposito) proprio a tutela della certezza e definitività delle situazioni giuridiche soggettive accertate per effetto di un giudicato di condanna" ( S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).
Va, inoltre rilevato che la dichiarazione proposta è del tutto generica risolvendosi nella mera dichiarazione di voler proporre un ricorso straordinario nel corpo di una nota intitolata "nomina difensiva e procura speciale" alla quale fa riferimento la prima parte del documento che, tuttavia, non è stato seguito da una concreta e ulteriore dichiarazione di impugnazione (come risulta da accertamento eseguito presso la Direzione della Casa Circondariale). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 novembre 2021 Il Consigli