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Sentenza — n. 45115/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45115/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45115/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Naso sia inammissibile. Secondo l'indirizzo interpretativo oramai sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, tra le molte, Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545).

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, artt. 416-bis cod. pen, artt. 512-bis cod. pen; Sentenza — n. 45115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo l'indirizzo interpretativo oramai sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, tra le molte, Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545).

Parole chiave

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società fittizia società familiare società di domicilio società immobiliare nazionalità di persona giuridica occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato - limitatamente al vincolo della Fides s.a.s.
artt. 416-bis cod. pen
nell'ambito del procedimento a carico di Francesco Naso, sottoposto ad indagini in relazione, tra l'altro, ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen.
artt. 512-bis cod. pen
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Francesco Naso, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 512-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Naso Francesco, nato a Limbadi (VV) il 21/03/1943 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., annullava parzialmente il provvedimento impugnato - limitatamente al vincolo della Fides s.a.s. di Domenico Ubaldo Naso - e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 12 dicembre 2019 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo delle società C&C s.r.l. e Naso Costruzioni s.r.l. nell'ambito del procedimento a carico di Francesco Naso, sottoposto ad indagini in relazione, tra l'altro, ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A), 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere attribuito fittiziamente a propri familiari la titolarità delle quote delle due suddette imprese collettive, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Francesco Naso, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 512-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare ovvero motivato in modo apparente circa le ragioni in base alle quali poter affermare la sussistenza del fumus commissi delicti anche in relazione all'elemento soggetto del reato contestato: senza tenere conto la società C&C s.r.l. è stata costituita ex novo dopo che altre aziende erano state destinatarie di misure interdittive amministrative antimafia, e, soprattutto, che il prevenuto, dichiarato fallito nel lontano 1993, vive della sola pensione di vecchiaia e non è mai stato sottoposto a misure di prevenzione.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Naso sia inammissibile.

2. Secondo l'indirizzo interpretativo oramai sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (così, tra le molte, Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545).

Nel caso di specie, a fronte di un sequestro che ha interessato le quote di due società di capitali intestate rispettivamente a sua moglie o ai suoi figli, il ricorrente non ha assolto all'onere di indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la i cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore. Ed anzi, il Naso ha espressamente sostenuto di non avere alcun interesse diretto nella gestione di quelle due imprese, avendo asserito di essere solo un pensionato oramai inabilitato, in base ad una vecchia sentenza di fallimento, all'esercizio di attività imprenditoriali, e di non avere alcuna titolarità ovvero disponibilità di beni che appartengono esclusivamente a suoi familiari.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021 P