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Sentenza — n. 45093/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45093/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 22 marzo 2018 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese aveva condannato Antonio Malizia in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo d'imputazione A) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B).

Regesto Legislator

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artt. 599-bis cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 45093/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale detenzione di stupefacenti rinvio del dibattimento diritto di ottenere una decisione facoltà di astenersi dal testimoniare ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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artt. 599-bis cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Malizia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
149 del 2020, in materia di misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19: il difensore dell'imputato e il Procuratore generale formularono così le loro conclusioni aderendo ad una richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Malizia Antonio, nato a Varese il 11/02/1979 avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. Paolo Bossi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 22 marzo 2018 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese aveva condannato Antonio Malizia in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo d'imputazione A) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Malizia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. pen. e 23 decreto-legge n. 149 del 2020, per avere la Corte territoriale, dopo aver rigettato la richiesta di concordato in appello formulata per iscritto dalle parti, proceduto direttamente alla trattazione del processo senza rifissare una udienza per la trattazione nelle forme del dibattimento, senza così consentire alle parti di riformulare le proprie conclusioni.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Malizia sia inammissibile.

2. Il motivo del ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la Corte di appello fissò la trattazione dell'impugnazione proposta dall'imputato per l'udienza del 26 febbraio 2021 nelle forme della procedura in camera di consiglio, in ragione della natura della sentenza appellata che era stata emessa dal giudice di primo grado all'esito di rito abbreviato. La decisione venne poi adottata con la fissazione di una udienza in camera di consiglio non partecipata, giusta la previsione dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, in materia di misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19: il difensore dell'imputato e il Procuratore generale formularono così le loro conclusioni aderendo ad una richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che venne trasmessa con atto scritto e poi rigettata dalla Corte distrettuale, che decise nel merito sull'impugnazione.

Nel caso di specie, perciò, non vi fu alcuna inosservanza delle specifiche disposizioni di legge processuale penale richiamate dall'odierno ricorrente, né tanto meno una violazione del diritto di difesa dell'imputato. Ed infatti, la Corte di appello correttamente non rifissò la trattazione del processo in altra udienza, per lo svolgimento di un giudizio dibattimentale, perché, per le ragioni innanzi indicate, l'appello andava esaminato in una udienza in camera di consiglio; il Pubblico Ministero e la parte privata erano state messe nelle condizioni di chiedere, nei termini di legge, la discussione orale, così come l'imputato venne posto nelle condizioni di manifestare la volontà di comparire, facoltà che non vennero esercitate; le parti formularono le loro conclusioni per iscritto mediante il deposito della richiesta di concordato in appello; né il pubblico ministero formulò altre conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello che dovessero essere inviate per via telematica al difensore dell'imputato per consentire la formulazione di ulteriori conclusioni con atto scritto.

La Corte territoriale, dunque, non disattese alcuna di quelle norme di legge, provvedendo alla deliberazione nel corso della camera di consiglio 'cartolare', con successiva comunicazione alle parti del dispositivo della decisione.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021