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Sentenza — n. 44718/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44718/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44718/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale della stessa città, emessa in data 15 febbraio 2021, con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ascritti ai capi 1,3,4,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44718/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve innanzitutto premettere che con atto depositato a mezzo p.e.c. in data 29 ottobre 2021 il difensore ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta. Trattasi, tuttavia di rinuncia non valida, perché fatta dal difensore senza procura speciale (vedi, Sez. U, n.12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245) e di cui non può, pertanto, tenersi conto. Il ricorso è comunque inammissibile per genericità del motivo _ Con esso vengono riprodotte le massime di numerose sentenze di legittimità senza alcun aggancio con le risultanze istruttorie valorizzate nell'ordinanza impugnata, che non vengono esaminate neppure per evidenziare in quali punti sarebbero state oggetto di travisamento o di deduzioni illogiche.

Parole chiave

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partecipazione al reato correità appartenenza a una banda organizzazione criminale complicità furti connessi
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Crugliano Antonio, nato a Crotone il 01/12/1996 avverso la ordinanza del 18/03/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale della stessa città, emessa in data 15 febbraio 2021, con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ascritti ai capi 1,3,4,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19.

2. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore Antonio Grugliano che deduce un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con riferimento all'assenza di elementi di prova della stabilità del rapporto di collaborazione esistente tra il ricorrente e l'associazione, essendo le attività illecite ascritte all'indagato inquadrabili, a tutto voler concedere, nel concorso di persone nel reato. Si richiamano sul punto i principi affermati in diversi precedenti di legittimità in tema di differenze tra il reato associativo ed il concorso di persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve innanzitutto premettere che con atto depositato a mezzo p.e.c. in data 29 ottobre 2021 il difensore ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta. Trattasi, tuttavia di rinuncia non valida, perché fatta dal difensore senza procura speciale (vedi, Sez. U, n.12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245) e di cui non può, pertanto, tenersi conto. Il ricorso è comunque inammissibile per genericità del motivo _ Con esso vengono riprodotte le massime di numerose sentenze di legittimità senza alcun aggancio con le risultanze istruttorie valorizzate nell'ordinanza impugnata, che non vengono esaminate neppure per evidenziare in quali punti sarebbero state oggetto di travisamento o di deduzioni illogiche.

La tesi difensiva della sporadica ed occasionale collaborazione non viene neppure in alcun modo argomentata, a fronte di una motivazione logica e coerente. Le plurime fonti di prova richiamate nell'ordinanza descrivono l'esistenza di un gruppo stabile di persone che gestisce lo spaccio nel quartiere denominato Fondo del Gesù di Crotone, sotto l'egida dei fratelli La Forgia Andrea, Massimiliano e Gianluca. Le intercettazioni svolte anche in carcere dimostrano come anche durante la loro detenzione i predetti fratelli Andrea e Massimiliano abbiano continuato a controllare i traffici nella piazza di spaccio di loro competenza delegando i propri familiari.

Nei confronti del ricorrente sono state valorizzate le risultanze delle videoriprese e delle intercettazioni che lo vedono costantemente impegnato come spacciatore e come vedetta presso la detta piazza di spaccio, unitamente a La Forgia Ferdinando, cugino dei predetti sodali detenuti in carcere. Il ricorrente non contesta i reati-fine, ma soltanto l'esistenza di una associazione, censurando le valutazioni sulla sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo rispetto al concorso di persone. Si tratta però di doglianze generiche articolate esclusivamente sulla base del richiamo ai noti principi sulla stabilità del programma criminoso, che non si confrontano con le risultanze probatorie oggetto di valutazioni inattaccabili sul - i - piano della logica argomentativa e che si pongono in linea con le indicazioni ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deci