Sentenza — n. 44343/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dalla Fascetto nei confronti di Giuseppe Noto, nel procedimento a suo carico pendente dinanzi al Tribunale di Enna. La Corte di appello riteneva che la ricusazione non specificava la situazione di incompatibilità in cui si sarebbe venuto a trovare il giudice ricusato, mentre i restanti motivi consistevano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e dichiarate inammissibili con precedente ordinanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 44343/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello riteneva che la ricusazione non specificava la situazione di incompatibilità in cui si sarebbe venuto a trovare il giudice ricusato, mentre i restanti motivi consistevano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e dichiarate inammissibili con precedente ordinanza.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fascetto Sivillo Maria, nata a Capìzzi il 31/01/1957 avverso l'ordinanza dell'11/5/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dalla Fascetto nei confronti di Giuseppe Noto, nel procedimento a suo carico pendente dinanzi al Tribunale di Enna. La Corte di appello riteneva che la ricusazione non specificava la situazione di incompatibilità in cui si sarebbe venuto a trovare il giudice ricusato, mentre i restanti motivi consistevano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e dichiarate inammissibili con precedente ordinanza.
2. Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 36, 37 e 41 cod. proc. pen., oltre che l'illogicità della motivazione.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Rappresenta la ricorrente di aver compiutamente specificato il motivo della ricusazione, sostenendo che sussisterebbe la causa prevista dall'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle cause di incompatibilità previste dagli artt. 34 e 35 cod. proc. pen. La ricorrente, non confrontandosi con quanto rilevato nell'ordinanza impugnata, neppure in questa sede specifica quale delle molteplici ipotesi di incompatibilità ricorrerebbe nel caso di specie, il che conferma ulteriormente la genericità del motivo di ricusazione. 4.1 L'ulteriore doglianza concerne il mancato accoglimento del motivo di ricusazione formulato in relazione agli artt. 36, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con il quale si afferma l'esistenza di un "interesse" nel procedimento del giudice ricusato, desunto da presunte scelte processuali limitative delle facoltà difensive e dalla rapidissima definizione del procedimento.
La Corte di appello, invero, ha richiamato i plurimi passaggi dell'ordinanza in precedenza resa sulla medesima questione, in tal modo giustificando la ritenuta preclusione alla riproposizione del medesimo motivo di ricusazione. Rispetto a tale argomentazione, la ricorrente non specifica le ragioni dell'erroneità della decisione impugnata.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il P sidente