Sentenza — n. 44181/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione di pena su richiesta nei confronti di Massimo Petti in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 2), 697 cod. pen. (capo 3). Con la stessa sentenza il Giudice ordinava la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44181/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, motivo proposto dall'odierno ricorrente in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione operata dal giudicante di aver escluso la operatività dell'art. 129 cod. proc. pen. e di avere, così, verificato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti oggetto di addebito.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Petti Massimo, nato a Lucera (FG) il 03/10/1974 avverso la sentenza del 06/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione di pena su richiesta nei confronti di Massimo Petti in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 2), 697 cod. pen. (capo 3). Con la stessa sentenza il Giudice ordinava la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Petti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di motivare in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato del capo 1), in specie in ordine alla destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente ricavabile dalle piante di cannabis coltivate. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di motivare la disposizione della confisca, misura estranea all'accordo negoziale: non essendo stato neppure accertata la idoneità offensiva del fucile sequestrato, né l'appartenenza di tale arma ad altro soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di Massimo Petti sia inammissibile, essendo manifestamente infondati entrambi i motivi dedotti.
2. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati: ciò fatta eccezione per l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, motivo proposto dall'odierno ricorrente in termini però molto generici, a fronte dell'attestazione operata dal giudicante di aver escluso la operatività dell'art. 129 cod. proc. pen. e di avere, così, verificato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti oggetto di addebito.
3. Per ciò che concerne il secondo motivo, va detto che le doglianze difensive sono state formulate in termini molto generici e sono, in ogni caso, del tutto prive di pregio, in quanto riguardanti l'applicazione della misura della confisca del fucile e delle munizioni detenute illegalmente dall'imputato: misura di sicurezza di cui è sempre obbligatoria l'applicazione anche in presenza di una sentenza di patteggiamento, avendo ad oggetto beni la cui detenzione, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., costituisce reato e dei quali giammai sarebbe stato possibile la restituzione al prevenuto.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2021 Il Cons. 'Dere estensore Il Presidente EdleJarile Anna