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Sentenza — n. 44180/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44180/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44180/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da Mario De Miro contro la pronuncia irrevocabile del 12 luglio 2012 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto in relazione, tra l'altro, al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevava la Corte territoriale come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata, in quanto finalizzata ad ottenere una rivalutazione dei medesimi elementi di fatto già esaminati nel corso del giudizio di cognizione, sui quali non avevano avuto alcuna incidenza le sentenze assolutorie emesse nei riguardi di altri partecipanti al sodalizio criminale oggetto dell'addebito.

Regesto Legislator

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art. 634 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44180/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, va detto che costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (così, tra le tante, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422).

Parole chiave

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traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 634 cod. proc. pen
Ciò premesso, va detto che costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Miro Mario, nato a Casoria (NA) il 30/03/1974 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da Mario De Miro contro la pronuncia irrevocabile del 12 luglio 2012 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto in relazione, tra l'altro, al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevava la Corte territoriale come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata, in quanto finalizzata ad ottenere una rivalutazione dei medesimi elementi di fatto già esaminati nel corso del giudizio di cognizione, sui quali non avevano avuto alcuna incidenza le sentenze assolutorie emesse nei riguardi di altri partecipanti al sodalizio criminale oggetto dell'addebito.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il De Miro, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.111 Cost. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello dichiarato la inammissibilità della richiesta di revisione senza tenere conto del tenore della imputazione che a suo tempo era stata contestata al prevenuto e sulla base di una errata valutazione dei nuovi elementi addotti, idonei ad escludere la sussistenza del numero minimo di tre persone necessarie per la configurabilità del delitto associativo per il quale vi è stata condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di Mario De Miro vada accolto.

2. Per un corretto inquadramento della questione va evidenziato che, in base alla sentenza definitiva oggetto della richiesta di revisione, il De Miro è stato condannato, tra l'altro, per aver partecipato, con il ruolo di organizzatore, ad un'associazione per delinquere armata dedita al narcotraffico, in concorso con Rita Iagulli (nei cui confronti era stato poi dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta morte della imputata), Antonio Esposito, Carmela Esposito, Raffaele D'Auria e Elena Mingione; che con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 2 maggio 2008 i fratelli Esposito erano stati prosciolti da tale reato; e che con la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 giugno 2015 i predetti D'Auria e Mingione sono stati mandati assolti da quel delitto.

Ciò premesso, va detto che costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale l'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (così, tra le tante, Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422).

Di tale regula iuris la Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione, in quanto l'ordinanza impugnata presenta gravi incongruenze motivazionali.La Corte di appello di Napoli, da un lato, ha affermato la irrilevanza della intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati Antonio e Carmela Esposito, asserendo genericamente che nella sentenza pronunciata nei riguardi di tali imputati era stata data per accertata l'esistenza di quel vincolo associativo: senza adeguatamente sviluppare tale passaggio argomentativo e senza spiegare in che termini la valutazione delle prove a carico dei fratelli Esposito sarebbe stata, comunque, indirettamente idonea a confermare la condanna del De Miro in relazione al reato associativo in argomento.

Da altro lato, ha asserito la ininfluenza ai fini probatori della sentenza di assoluzione del D'Auria e della Mingione, in quanto anche in tale pronuncia si era data per scontata l'esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione criminale diretta dal De Miro: senza però chiarire in che modo tale indicazione fosse compatibile con il tenore del capo d'imputazione addebitato al De Miro, nel quale non era stato fatto cenno alcuno alla partecipazione al sodalizio criminale di soggetti ulteriori rispetto ai quattro concorrenti innanzi considerati.

Sulla base delle considerazioni innanzi esposte si impone, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma. Così deciso il 16/11/2021 Il Consi ler estensore I Presidente Er ol rile Aa Petruzìel