Sentenza — n. 44172/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del riesame, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da/ Giacalone avverso l'ordinanza di sequestro preventivo di denaro emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In particolare, il Tribunale premetteva che il sequestro era stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, sottolineando come quest'ultima previsione disciplini un'ipotesi di confisca t per sproporzione che, in quanto tale, presuppone esclusivamente una incompatibilità tra il patrimonio accertato nella disponibilità dell'imputato e le sue comprovate capacità economiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 44172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che il ricorrente, pur articolando il motivo come violazione di legge, in concreto contesta la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo. In base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giacalone Alberto, nato a Marsala il 29/01/1990 avverso l'ordinanza emessa il 23/04/2021 dal Tribunale di Trapani; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del riesame, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da/ Giacalone avverso l'ordinanza di sequestro preventivo di denaro emessa nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In particolare, il Tribunale premetteva che il sequestro era stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, sottolineando come quest'ultima previsione disciplini un'ipotesi di confisca t per sproporzione che, in quanto tale, presuppone esclusivamente una incompatibilità tra il patrimonio accertato nella disponibilità dell'imputato e le sue comprovate capacità economiche.
Sulla base di tale qualificazione ed esclusa la possibilità - quanto meno nella fase cautelare - di ricondurre il fatto nell'alveo dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Tribunale, a fronte del sequestro della somma complessiva di €9.166,00, ha ritenuto che per il minor importo di €4.737,00 fosse stata fornita la prova della provenienza lecita del denaro, sicchè confermava il sequestro limitatamente al minor importo di €4.427,00.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato ha proposto un unico motivo di ricorso - formulato quale violazione di legge - con il quale contesta sia il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sia la destinazione all'uso esclusivamente personale dello stupefacente sequestrato, evidenziando come entrambe le doglianze, ove accolte, sarebbero state idonee a dar luogo all'annullamento del sequestro del denaro.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre premettere che il ricorrente, pur articolando il motivo come violazione di legge, in concreto contesta la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo. In base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez.
U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Al contempo, si afferma che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napolim, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.1. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione che non può in alcun modo considerarsi come apparente, avendo dato atto del rinvenimento di plurimi elementi costituenti tipici indici della destinazione dello stupefacente allo spaccio. In particolare, è stato evidenziato come il quantitativo di cocaina sequestrato, nonché la disponibilità delle tipiche attrezzature necessarie per il confezionamento delle singole dosi, consentano di escludere la destinazione all'uso personale.
Parimenti è stata valutata l'eventuale riconducibilità della condotta nell'ambito dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur essendosi ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti e tenuto degli indici denotanti una abitualità nello svolgimento dell'attività di spaccio, non vi erano elementi per derubricare il fatto.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigli