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Ordinanza — n. 44166/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44166/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44166/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Taverna Francesco nato a Crotone il 22/12/1997 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del Trib. Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; Letto il ricorso di Francesco Taverna avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 23 marzo, depositata il 3 maggio 2021, che confermava la misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti. Ritenuto che il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen. in quanto gli avvisi alle parti sono stati notificati il 4 e il 5 maggio 202i e il ricorso è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 24 maggio 2021: Ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 20 settembre 2021 il Co liere estensore il/t/residente Pier tefano P&Jna PetrprAzellis I kjij (

Regesto Legislator

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art. 311 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44166/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; Letto il ricorso di Francesco Taverna avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 23 marzo, depositata il 3 maggio 2021, che confermava la misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti. Ritenuto che il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen. in quanto gli avvisi alle parti sono stati notificati il 4 e il 5 maggio 202i e il ricorso è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 24 maggio 2021: Ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 20 settembre 2021 il Co liere estensore il/t/residente Pier tefano P&Jna PetrprAzellis I kjij (

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese inosservanza del termine opposizione tardiva termini di ricorso proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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art. 311 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Taverna Francesco nato a Crotone il 22/12/1997 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del Trib. Libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso di Francesco Taverna avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 23 marzo, depositata il 3 maggio 2021, che confermava la misura della custodia in carcere disposta nei suoi confronti. Ritenuto che il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 311 cod. proc. pen. in quanto gli avvisi alle parti sono stati notificati il 4 e il 5 maggio 202i e il ricorso è pervenuto alla cancelleria competente solo in data 24 maggio 2021: Ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 20 settembre 2021 il Co liere estensore il/t/residente Pier tefano P&Jna PetrprAzellis I kjij (