Ordinanza — n. 44164/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Sbordone Domenico nato a S. M. C. V. il 28/01/1971 nel procedimento a carico di: Luffarelli Luigi e Zibella Antonietta avverso la sentenza del 12/02/2021 del Gip Tribunale di Santa Maria Capua Vetere La Corte, rilevato che Domenico Sbordone, persona offesa costituita parte civile, propone impugnazione, qualificandola ricorso, contro il proscioglimento ex articolo 425 cod. proc. pen. di Luigi Luffarelli e Antonietta Zibella; rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile in quanto, secondo l'art. 428, comma 2, cod. proc. pen. "La persona offesa puo proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7"e non per motivi di merito, come nel caso in esame; ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ro a, così deciso il 20 settembre 2021 il C Pie DEPOSITATO I
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 425 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44164/2021 — snpen · Corte di Cassazione: M. C. V. il 28/01/1971 nel procedimento a carico di: Luffarelli Luigi e Zibella Antonietta avverso la sentenza del 12/02/2021 del Gip Tribunale di Santa Maria Capua Vetere La Corte, rilevato che Domenico Sbordone, persona offesa costituita parte civile, propone impugnazione, qualificandola ricorso, contro il proscioglimento ex articolo 425 cod. proc. pen. di Luigi Luffarelli e Antonietta Zibella; rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile in quanto, secondo l'art. 428, comma 2, cod. proc. pen. "La persona offesa puo proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7"e non per motivi di merito, come nel caso in esame; ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ro a, così deciso il 20 settembre 2021 il C Pie DEPOSITATO I
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile Sbordone Domenico nato a S. M. C. V. il 28/01/1971 nel procedimento a carico di: Luffarelli Luigi e Zibella Antonietta avverso la sentenza del 12/02/2021 del Gip Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che Domenico Sbordone, persona offesa costituita parte civile, propone impugnazione, qualificandola ricorso, contro il proscioglimento ex articolo 425 cod. proc. pen. di Luigi Luffarelli e Antonietta Zibella; rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile in quanto, secondo l'art. 428, comma 2, cod. proc. pen. "La persona offesa puo proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7"e non per motivi di merito, come nel caso in esame; ritenuto di dovere disporre la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ro a, così deciso il 20 settembre 2021 il C Pie DEPOSITATO I