Sentenza — n. 44163/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pellicano Paolo nato a Reggio Calabria il 04/05/1998 avverso la sentenza del 25/01/2021 del Tribunale di Lamezia Terme udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 44163/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pellicano Paolo nato a Reggio Calabria il 04/05/1998 avverso la sentenza del 25/01/2021 del Tribunale di Lamezia Terme udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pellicano Paolo nato a Reggio Calabria il 04/05/1998 avverso la sentenza del 25/01/2021 del Tribunale di Lamezia Terme udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Pellicano avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che, nell'applicare la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponeva la confisca della somma di euro 27.950; rilevato che la difesa deduce il difetto di motivazione per non esservi stata valutazione della documentazione prodotta per comprovare la legittimità del possesso del denaro; letta la requisitoria del procuratore generale che considera che, avendo il Tribunale disposto la "confisca e distruzione" senza alcuna ulteriore precisazione, evidentemente non ha inteso confiscare il denaro per il quale, quindi, si dovrà procedere in sede esecutiva; ritenuto che il provvedimento, nel disporre la confisca di quanto in sequestro, non può che essere riferito anche al denaro oggetto della misura cautelare reale; ritenuto, quindi, fondato l'unico motivo int„ quanto, anche a ritenere il provvedimento disposto obbligatoriamente ex art. 240-bis cod. pen., era comunque necessario consentire alla parte di offrire giustificazione del possesso lecito e/o affermare la certezza della provenienza illecita, lì dove la motivazione della confisca è del tutto assente.
PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca nel denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lamezia Terme. Ro così eciso il 20 settembre 2021 g er estensore il Presidente D' tefa