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Sentenza — n. 44162/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44162/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44162/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bufazi Gledis nato il 10/11/1987 avverso la sentenza del 12/04/2021 del Gip Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articoli 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 44162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bufazi Gledis nato il 10/11/1987 avverso la sentenza del 12/04/2021 del Gip Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi imputazione per reati di stupefacenti pena di recesso messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di Gledis Bufazi avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 12 marzo 2021 di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
articoli 240-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bufazi Gledis nato il 10/11/1987 avverso la sentenza del 12/04/2021 del Gip Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di Gledis Bufazi avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 12 marzo 2021 di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, detenzione a fini di spaccio di circa g. 650 di cocaina; rilevato che con l'unico motivo il ricorrente deduce la erroneità della confisca della somma di euro 12.800, in quanto, essendo la condotta contesta limitata alla detenzione di droga, non poteva ritenersi la somma strumento del reato ovvero prodotto, profitto o prezzo dello stesso; letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile; ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato in quanto il Tribunale, motivando sull'ampiezza dell' attività illecita del prevenuto e sull'essere la somma in questione sproporzionata rispetto ai redditi complessivi del nucleo familiare dell'imputato, ha chiaramente, e correttamente, inteso applicare la confisca "allargata" obbligatoria di cui agli articoli 240-bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 309/1990; ritenuto, quindi, di dovere dichiarare la inammissibilità con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma osì •-ciso il 20 settembre 2021 il Presid