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Sentenza — n. 44160/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but allows confiscation claim due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the lack of reasoning for acquittal but allowed the second ground concerning the confiscation of seized funds. The defense argued the court failed to justify the confiscation, while the Prosecutor General requested dismissal of the entire appeal. The Court annulled the lower decision on confiscation because it lacked specific reasoning and failed to verify the source of the funds, remanding that specific issue for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 240, 240-bis c.p.: An appeal on merits is inadmissible if it raises non-justiciable issues, but a confiscation order without specific reasoning or verification of fund origin is void and must be annulled.

Parole chiave

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confiscation of proceeds lack of reasoning source of funds verification inadmissible appeal merits issues opposizione indigenza processuale non provata eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 240 c.p.
Il provvedimento, difatti, dispone la confisca senza alcuna motivazione e senza neanche dare atto se esista l'oggetto da confiscare («somme di denaro eventualmente in sequestro che vanno confiscate»), nè indicando se il provvedimento sia stato adottato ai sensi dell'art 240 o dell'art. 240-bis cod.
Art. 240-bis c.p.
Il provvedimento, difatti, dispone la confisca senza alcuna motivazione e senza neanche dare atto se esista l'oggetto da confiscare («somme di denaro eventualmente in sequestro che vanno confiscate»), nè indicando se il provvedimento sia stato adottato ai sensi dell'art 240 o dell'art. 240-bis cod.
art. 240-bis cod. pen
Il provvedimento, difatti, dispone la confisca senza alcuna motivazione e senza neanche dare atto se esista l'oggetto da confiscare («somme di denaro eventualmente in sequestro che vanno confiscate»), nè indicando se il provvedimento sia stato adottato ai sensi dell'art 240 o dell'art. 240-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Osayande Endurance nato il 10/02/1995 avverso la sentenza del 19/03/2021 del Gip Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di Endurance Osayande avverso la sentenza del gip del tribunale di Napoli del 19 marzo 2021 che gli applicava la pena per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di circa g. 145 di eroina disponendo altresì la confisca delle somme di denaro «eventualmente in sequestro», rilevato che il difensore deduce con primo motivo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento e con secondo motivo l'omessa motivazione sulla confisca delle somme in sequestro, letta la requisitoria del procuratore generale che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, osserva: il primo motivo è inammissibile in quanto propone questioni di merito non deducibili ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

È, invece, fondato il secondo motivo, riferito alla confisca del denaro che non era stata oggetto di accordo delle parti. Il provvedimento, difatti, dispone la confisca senza alcuna motivazione e senza neanche dare atto se esista l'oggetto da confiscare («somme di denaro eventualmente in sequestro che vanno confiscate»), nè indicando se il provvedimento sia stato adottato ai sensi dell'art 240 o dell'art. 240-bis cod. pen., considerato che anche in quest'ultimo caso il provvedimento, pur obbligatorio, andava adottato previa verifica della giustificazione della provenienza del denaro.

PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, ufficio gip. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. estensore il Presidente P" tefano Arìa Petruzzellis I --, \ / DEPOSITATO IN CANCEL