Italian Court dismisses appeal against detention order due to valid withdrawal by defendant after release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant validly withdrew the request for review after his release. Carrisi argued the detention order was flawed based on new evidence and the unavailability of the accused, but the withdrawal was formalized with an authenticated signature. The court rejected the appeal as the withdrawal was valid and motivated by the defendant's recent release, exempting him from court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137: An appeal against a detention order is inadmissible if the defendant validly withdraws the request, and no court costs are imposed when the withdrawal is motivated by a subsequent release.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carrisi Alessandro, nato a Brindisi il 22/03/1974 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In particolare ad Alessandro Carrisi si contesta di avere curato insieme con il fratello Cosimo Carrisi e con Massimiliano Cavalera, l'acquisto di g. 100 di cocaina da Marco Sirena al prezzo di euro 4.500,00.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Alessandro Carrisi chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo i motivi di seguito indicati. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che il Tribunale ha fondato la propria valutazione su dati oggetto di travisamento sia del contenuto dell'interrogatorio e soprattutto dell'intercettazione n. 97 del 27 marzo 2020, alla luce della nuova trascrizione disposta per effetto delle successive indagini di polizia giudiziaria sollecitate dalla difesa.
In secondo luogo si richiamano le dichiarazioni dei condagati Cosimo Carrisi, Massimiliano Cavalera e Marco Sirena che hanno escluso la partecipazione di Alessandro Cosimo all'acquisto di droga. Con riguardo al contenuto della intercettazione n. 97 si fa rilevare che, sebbene per sviluppi successivi alla decisione del riesame, dai nuovi accertamenti sollecitati dalla difesa è emerso che la frase incriminata che attesta la partecipazione di Alessandro Carrisi all'acquisto della cocaina, non sarebbe stata in realtà riferibile al predetto indagato ma al fratello Cosimo.
Prescindendo da tali nuove emergenze si osserva che comunque sarebbe errata la deduzione con cui il Tribunale ha asserito che la sostanza acquisita fosse destinata allo spaccio e non al consumo personale, atteso che il quantitativo di 100 grammi non appare esagerato rispetto al consumo di due consumatori di droga quali sono Cosimo Carrisi e Cavalera. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla applicazione di una misura più tenue, come quella degli arresti domiciliari, tenuto conto delle circostanze dedotte nei motivi di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia validamente comunicata dal difensore perché formalizzata con atto sottoscritto personalmente dal ricorrente e con firma autenticata dallo stesso difensore. Tenuto conto che la rinuncia è stata motivata sulla base della disposta sopravvenuta scarcerazione del ricorrente non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali non sussistendo una situazione di "soccombenza" nei casi in cui l'inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa, come la intervenuta scarcerazione (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente Ricydo Amoroso Stefano Mogi