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Sentenza — n. 43562/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentence for lack of merit review in legality proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43562/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Pace Gaetano and Scerra Luciano inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's reduction of the sentence was illogical because the substance was not proven to be cocaine and the case involved street-level dealing. The court rejected this, ruling that appeals in Italy cannot re-evaluate facts and that the lower court's assessment of the crime's minor offensiveness was legally sound and free of manifest errors.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Appeals in Italy are limited to legality and cannot re-evaluate facts; minor drug trafficking is determined by a global assessment of all statutory parameters including quantity, means, and circumstances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Drug Trafficking Minor Legality Review Limit Manifest Illogical Error traffico di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con atto a firma del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso, Luciano Scerra e Gaetano Pace articolando un unico motivo di impugnazione con cui censurano la motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri
247911, nel ribadire il principio già affermato (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv.
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano
73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Pace Gaetano, nato a Favara il 20/09/1976 Scerra Luciano, nato a Agrigento il 28/06/1987 avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e degli artt. 1 e 7, d. I. 23 luglio 2021, convertito dalla I. 16 settembre 2021, n. 126, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa il 14/05/2019 dal Tribunale di Palermo, ha ridotto la pena inflitta a Pace Gaetano ed ha confermato nel resto la condanna di Pace Gaetano e Scerra Luciano per i reati loro ascritti di cui agli artt. 110, cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 6 ottobre 1990, n.309, per avere detenuto e trasportato sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 1) e hashish (capo 2).

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso, Luciano Scerra e Gaetano Pace articolando un unico motivo di impugnazione con cui censurano la motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; in particolare rilevano che, mancando la prova certa che la sostanza stupefacente di cui al capo 1 fosse cocaina e trattandosi in ogni caso di c.d. spaccio da strada, le valutazioni della Corte di appello sarebbero manifestamente illogiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi addotti dai ricorrenti sono inammissibili perché propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito dei fatti oggetto del giudizio da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità. Occorre, in primo luogo, considerare che la fattispecie di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione.

In tale senso, le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 35737/2010 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, nel ribadire il principio già affermato (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668), secondo il quale l'ipotesi in parola "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio", hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze".

Conclusione d'altronde coerente con i principi di offensività, di proporzionalità e di individualizzazione e finalità rieducativa della pena che rimettono al giudice la valutazione del caso concreto onde determinare un trattamento sanzionatorio adeguato alle specifiche modalità e circostanze della situazione "sub judice", senza automatismi sanzionatori. Sotto diverso aspetto, occorre richiamare il consolidato principio di diritto, alla stregua del quale l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso testo unico, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171).

Sulla stessa linea si colloca anche la più recente sentenza n. 51063 delle Sezioni Unite del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che, nell'evidenziare come la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non sia di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ribadito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione globale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi, precisando che si deve evitare di stabilire astrattamente un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico.

In tale ottica si è sottolineato che anche l'elemento ponderale non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, dovendo anche esso essere valutato in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Tanto ciò premesso, nel caso di specie la Corte territoriale, oltre a valorizzare il dato ponderale rilevante desunto dagli importi elevati dei debiti per il pagamento del relativo prezzo di vendita, ha fatto riferimento all'inserimento dell'attività di spaccio nel quadro di una organizzazione in grado di assicurare lo smaltimento in breve tempo di quantitativi rilevanti, desumendo ciò dai ripetuti approvvigionamenti operati in un breve arco temporale.

Con il ricorso vengono nuovamente riproposte le medesime censure in fatto già esaminate e respinte con motivazione non illogica nella sentenza impugnata. I ricorrenti non si confrontano con le argomentazioni con le quali i giudici di merito hanno conformemente escluso la possibilità di ricondurre nell'ipotesi del piccolo spaccio le condotte di acquisizione e smercio delle sostanze stupefacente poste in essere dai due imputati. La natura della sostanza è stata poi desunta da plurimi elementi, come il rinvenimento di una parte dei quantitativi, i prezzi elevati in rapporto ai quantitativi non compatibili con l'hashish, i riferimenti univoci nelle intercettazioni a condotte riferibili solo alla cocaina.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr