Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 43556/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43556/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione assunta all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava Ivano Lipparini responsabile del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui agli artt. 81 cpv., 99, quarto comma, ultimo inciso, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni due, mesi due, giorni venti dì reclusione ed euro 9.000,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 43556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 99, quarto comma, ultimo inciso, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni due, mesi due, giorni venti dì reclusione ed euro 9.000,00 di multa.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione viziata notificazione della decisione diritti della difesa obblighi di notifica difesa penale utilizzatore informato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lipparini Ivano nato a San Giovanni in Persiceto il 24/09/1973 avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Dall'Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione assunta all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava Ivano Lipparini responsabile del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui agli artt. 81 cpv., 99, quarto comma, ultimo inciso, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni due, mesi due, giorni venti dì reclusione ed euro 9.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio in appello. Si pone in rilievo, sotto tale profilo, che alla difesa sono state notificate soltanto le conclusioni del Procuratore generale e che l'omessa notifica della citazione è stata preliminarmente eccepita con le conclusioni formulate il 26 novembre 2020, non appena il difensore è venuto a conoscenza dal proprio assistito, al quale il decreto di citazione era stato invece regolarmente notificato, della fissazione del giudizio appello per l'udienza del 27 novembre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo.

1. La corte di appello, difatti, all'udienza di discussione ha dato atto della eccezione formulata dalla difesa rilevando come, contrariamente a quanto dedotto, risultava effettuata la notifica del decreto di citazione in appello nei confronti del difensore mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata in data 23 ottobre 2020, andata a buon fine. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura dì cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , co ì deciso il 14 settembre 2021 Il ideate estensore P Stefan