Sentenza — n. 42932/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morari Andrei, nato il 01/01/1984 a Chipercheni (Moldavia) avverso la sentenza del 05/03/2020 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341 bis cod. pen; Sentenza — n. 42932/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Morari Andrei, nato il 01/01/1984 a Chipercheni (Moldavia) avverso la sentenza del 05/03/2020 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bologna riformava parzialmente - quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - la sentenza del Tribunale di Modena che aveva ritenuto Andrei Morari responsabile del reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., per avere proferito, all'interno della camera da letto della propria abitazione e in presenza di più persone, frasi offensive dell'onore e del prestigio degli agenti di polizia intervenuti per sedare una lite con la convivente, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza il difensore dell'imputato censurandone - con un unico motivo - la violazione di legge per non essere stato commesso il fatto in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.
4. Il ricorso risulta fondato. Ai sensi dell'art. 341 bis cod. pen. (disposizione aggiunta dall'art. 1, comma 8, della I. 15 luglio 2009, n. 94, che ha reintrodotto il già abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale) è punito chiunque "in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone" offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. La norma, oltre a richiedere come presupposto la presenza di più persone, considera elemento essenziale il fatto che l'offesa sia arrecata in luogo pubblico o aperto al pubblico.
5. Nel caso in esame, essendosi verificato l'episodio contestato in un luogo di privata dimora - la camera da letto dell'abitazione dell'imputato -, difetta l'elemento costitutivo della pubblicità, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 21/10/2021 Il consigliere estensore Il Presid nte Maria Silvia Giorgi Angelo stanzo DEP