Supreme Court annuls cassation ruling on extortion charges due to failure to address prescription of assault charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Second Section's cassation judgment regarding extortion charges because it failed to address the defendant's claim that assault charges were time-barred. The appellant argued that the lower courts overlooked the prescription of the assault counts, which would have affected the overall sentencing calculation. The Court ruled that this omission constituted a mere perceptual error rather than an independent legal evaluation, thereby validating the remedy of annulment for those specific charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 585 c.p.: The Supreme Court may annul a cassation judgment for failure to address prescription of other charges if the omission stems from a mere perceptual error rather than an independent erroneous legal evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pinna Stefano, nato a Roma 1'11/04/1989 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 27426 del 14/07/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata con conseguente rideterminazione della pena; lette le note dell'avv. Rossana Lania, difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
1. Pinna Stefano ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto nei riguardi della sentenza n. 27426 emessa il 14.7.2020 dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con cui è stato rigettato il ricorso dello stesso Pinna avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato quella del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di estorsione aggravata. Sostiene il ricorrente che:
a) Pinna fosse stato condannato oltre che per il reato di estorsione anche per quelli di lesioni personali volontarie aggravate (capi 4b- 4d), commesse il 4 ed il 5 maggio 2010, e sequestro di persona;
b) la Corte di appello aveva confermato il giudizio di responsabilità per i reati in questione limitandosi a riconoscere le circostanze attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti;
c) con il secondo motivo di ricorso per cassazione fosse stata devoluta alla Corte anche la questione relativa al vizio della motivazione della sentenza con cui era stata confermata in appello la penale responsabilità per i reati di lesioni personali volontarie;
d) la Corte, di cassazione, nel rigettare il ricorso, non si sarebbe accorta che ii reati di lesione personale fossero prescritti dal 4.11.2017. Si evidenzia come i due reati fossero aggravati solo ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art. 585 cod. pen. e, dunque, senza effetti sul computo del termine di prescrizione e che nei due gradi di giudizio non vi erano state sospensioni dei termini ad eccezione di quella verificatasi il 28.1.2020, quando ormai il reato era estinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. ( Al 2. Dagli atti emerge c4te con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello: ft) fosse stata devoluta alla Corte anche la questione relativa alla responsabilità penale dell'imputato per i reati di lesioni personali volontarie commesse il 4 ed il 5.5.2010 e contestate ai capi 4 b) — 4 d) (Cfr., pagg. 6 e ss.)dp) La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ritenne che la Corte di appello avesse confermato la sentenza impugnata "per il reato di estorsione", senza tuttavia fare cenno alla questione relativa alla responsabilità per le lesioni personali volontarie;..a) i reati di lesioni personali al momento della decisione della Corte di cassazione erano estinti per prescrizione.
La Corte ha già chiarito che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente, come nel caso di specie, che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tulio, Rv. 279065).
3. Ne consegue che la sentenza n. 27426 emessa dalla Seconda Sezione della Corte il 14/07/2020 deve essere annullata limitatamente ai reati di lesione di cui ai capi 4b) e 4d) perché estinti per prescrizione con rinvio alla Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 27426 emessa il 14/07/2020 dalla Corte di cassazione e la annulla limitatamente ai reati di lesione di cui ai capi 4b e 4d, perché estinti per prescrizione, con rinvio alla Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena. Così deciso in Ro