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Sentenza — n. 42614/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to address substantive arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42614/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court lacked rigor in interpreting the 'capturing' document regarding drug conversations and failed to quantify the substance involved in specific incidents. The court rejected these claims, finding the appeal merely repeated facts without new legal arguments or logical flaws in the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on new grounds or if it merely reiterates facts and arguments already examined by the court of last instance without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of facts lack of new grounds drug trafficking capturing document court costs substantive review inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salamone Pietro, nato a Palermo il 31/7/1980 avverso la sentenza del 16/9/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto dall'imputato Pietro Salamone avverso la sentenza emessa il 27/6/2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309/90 ascrittigli ai capi 2),4) e 5) della rubrica e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità trattandosi di c.d. "droga parlata" rispetto alla quale la Corte di merito non ha adottato il necessario rigore argomentativo con riferimento alla interpretazione del compendio captativo sul quale si fonda la decisione, non essendosi risposto alle deduzioni in appello. In particolare, a quelle secondo le quali non risulta essere quantificata la sostanza stupefacente con riferimento ai primi due episodi e lo stesso tipo di sostanza è stato individuato dal sequestro alla presunta acquirente. v- 3.

Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibilet^Fti3wTifrégtamente infondato oltre che genericamente formulato per questioni di fatto concernenti l'interpretazione delle captazioni rispetto alla risposta, esente da vizi logici e giuridici, data dalla Corte di appello ai motivi di gravame / che il ricorrente sostanzialmente ripropone. Invero, la Corte ha ineccepibilmente considerato l'oggetto illecito delle conversazioni tra il ricorrente e la Rossi, che residente in S. Agata di Militello si recava a Palermo per rifornirsi di stupefacente dallo stesso ricorrente, conversazioni culminate nel sequestro della sostanza stupefacente oggetto della imputazione sub 5), che ha confermato l'oggetto delle precedenti conversazioni tra i duerpreparatorie degli incontri e delle consegne.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2021. Il Componen