Ordinanza — n. 42057/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Maggi Francesco, nato a Vidigulfo il 14/9/1946 avverso la sentenza n. Sent. Sez. 920/2021 del 30/6/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti e la segnalazione del 28 settembre 2021; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza n. 920/2021 pronunciata il 30 giugno 2021 a decisione del ricorso proposto da Francesco Maggi avverso la sentenza 16 ottobre 2020 della Corte di appello di Milano la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, in esito a trattazione scritta, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sent. Sez. 920/2021 del 30/6/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti e la segnalazione del 28 settembre 2021; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza n. 920/2021 pronunciata il 30 giugno 2021 a decisione del ricorso proposto da Francesco Maggi avverso la sentenza 16 ottobre 2020 della Corte di appello di Milano la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, in esito a trattazione scritta, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Maggi Francesco, nato a Vidigulfo il 14/9/1946 avverso la sentenza n. Sent. Sez. 920/2021 del 30/6/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti e la segnalazione del 28 settembre 2021; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza n. 920/2021 pronunciata il 30 giugno 2021 a decisione del ricorso proposto da Francesco Maggi avverso la sentenza 16 ottobre 2020 della Corte di appello di Milano la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, in esito a trattazione scritta, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
2. In sede di redazione della sentenza il magistrato relatore ha constatato che erano presenti agli atti le conclusioni della parte civile Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e richiesta di liquidazione per le spese di rappresentanza della parte civile in questa fase processuale. 3.Deve procedersi a correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza indicata in epigrafe. Il Collegio è, infatti, incorso in un evidente errore materiale avendo erroneamente interpretato la dizione recata dal ruolo di udienza ed ha omesso la pronuncia sulla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, regolarmente depositate agli atti, errore al quale può porsi rimedio in esito alla procedura di correzione dell'errore materiale.
Va, pertanto, disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Sezione n. 920/2021 nel senso che, a fine di detto dispositivo, deve aggiungersi la frase: "condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che liquida in euro tremilacinquecento oltre accessori di legge". Le correzioni vanno eseguite, con le modalità di legge, a cura della cancelleria. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Sezione n. 920/2021 pronunciata nei confronti di Maggi Francesco nel senso che in fine a detto dispositivo deve essere aggiunta la frase: "condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che liquida in euro tremilacinquecento oltre accessori di legge" Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia An no Stefano Mogini DEPOSITATO IN CANCE