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Sentenza — n. 41743/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against second-instance conviction for resisting a public official due to lack of procedural renewal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for resisting a public official. The appellant argued for procedural violations regarding interrogation renewal and contested the absence of criminal intent and recidivism. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logical and sufficient without requiring further evidentiary renewal.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the second-instance court provides a correct and non-illogical explanation for its decision, rendering the appellant's structural objections to procedural renewal, lack of intent, and recidivism unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
resisting public official procedural renewal criminal intent recidivism inadmissible appeal second instance reform confessional statements minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bravo Fabrizio, nato a Roma il 31/05/1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma 1'08/09/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato Bravo Fabrizio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato, mentre si trovava al Pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, al fine di opporsi ai pubblici ufficiali, avrebbe minacciato due guardie giurate con un coltello.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale; la Corte avrebbe riformato la sentenza di assoluzione sulla base di una non corretta valutazione dell'interrogatorio dell'imputato reso in sede di udienza di convalida di arresto e senza procedere alla rinnovazione dell'atto, ai sensi dell'art. 603, comma 3 - bis, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; del reato contestato non sarebbe sussistente il dolo, così come era stato ritenuto dal Tribunale, che aveva valorizzato in tal senso le condizioni psichiche dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Con una motivazione corretta e priva di illogicità evidenti la Corte di appello ha spiegato come:

a) l'imputato avesse ammesso gli addebiti a lui mossi, dichiarando di avere inscenato tutto e di avere portato con sè :l coltello perché già una volta gli era stato rifiutato il ricovero e voleva costringere i sanitari a farlo;

b) la motivazione del Tribunale fosse instabile, avendo questo assolto perché non si poteva escludere che l'imputato potesse avere agito in stato delirante e, dunque, non si fosse reso conto delle conseguenze lesive della propria condotta;

c) in realtà, diversamente dagli assunti del Giudice di primo grado, nella specie non sarebbe mai stata posta in discussione la capacità di intendere e volere del ricorrente al momento della commissione del fatto e non vi sarebbero elementi concreti per disporre al riguardo accertamenti;

d) vi siano le condizioni per ritenere sussistente la contestata recidiva. Rispetto a tale quadro di riferimento i motivi rivelano la loro inammissibilità strutturale non essendo stato spiegato perché:

a) la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, non essendo state diversamente valutate né le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato e neppure quelle degli altri testi;

b) nella specie mancherebbe il dolo del reato contestato;

c) non avrebbe dovuto essere riconosciuta la contestata recidiva.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. Il Cons re estensore Il Pr dente Pi ro Silvestri DEPOSITATO IN CANCE