Sentenza — n. 41068/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMaurizio Panfilio, per mezzo del difensore avvocato Renato Archidiacono, ricorre avverso l'ordinanza emessa all'esito del ricorso presentato ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma che, per quel che in questa sede rileva, ha parzialmente accolto il riesame annullando l'ordinanza relativamente ai capi 15, 16 e 17, riformando, relativamente ai restanti capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, l'ordinanza con cui il G.i.p. di Latina aveva applicato la misura cautelare in carcere, sostituendola con quella degli arresti domiciliari. I fatti di cui alle contestazioni provvisoriamente enunciate hanno ad oggetto fatti corruttivi ed induzioni indebite poste in essere da Maurizio Panfilio nella veste di Responsabile del Settore 6 - Servizio del Territorio che ricomprendeva i servizi cimiteriali del Comune di Sezze, oltre a peculato relativo a buoni benzina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce quale unico motivo la vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 125 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Panfilio Maurizio, nato a Sezze il 29/10/1952 avverso l'ordinanza del 02/04/2021 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, e l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha richiesto la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Maurizio Panfilio, per mezzo del difensore avvocato Renato Archidiacono, ricorre avverso l'ordinanza emessa all'esito del ricorso presentato ex art. 309 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma che, per quel che in questa sede rileva, ha parzialmente accolto il riesame annullando l'ordinanza relativamente ai capi 15, 16 e 17, riformando, relativamente ai restanti capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, l'ordinanza con cui il G.i.p. di Latina aveva applicato la misura cautelare in carcere, sostituendola con quella degli arresti domiciliari. I fatti di cui alle contestazioni provvisoriamente enunciate hanno ad oggetto fatti corruttivi ed induzioni indebite poste in essere da Maurizio Panfilio nella veste di Responsabile del Settore 6 - Servizio del Territorio che ricomprendeva i servizi cimiteriali del Comune di Sezze, oltre a peculato relativo a buoni benzina.
2. Il ricorrente deduce quale unico motivo la vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 125 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) e d) sia in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione che di inquinamento probatorio. Censura la parte della decisione che, ritenendo sussistenti le esigenze in ordine al pericolo di reiterazione ha fondato tale pericolo sugli stessi fatti contestati senza tenere presente l'incensuratezza del ricorrente e che lo stesso fosse andato ormai in pensione. Anche con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio si osserva che gran parte delle indagini si fonderebbe su intercettazioni telefoniche ed acquisizioni documentali, circostanze che rendono irrealizzabile un'interferenza futura sulle acquisizioni probatorie. Meramente astratto, pertanto, risulta il riferimento alla possibilità di sfruttare rapporti maturati nel tempo al fine di ostacolare l'acquisizione probatoria, circostanza evidenziata in termini di mera possibilità e rappresentata con assoluta genericità ed astrattezza sulla base di argomentazioni irrealistiche e congetturali disancorate dalle acquisizioni investigative; possibilità tanto più astratte se si valuta l'intervenuto pensionamento del Panfilo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2 In via preliminare deve rilevarsi che da controlli effettuati da parte della Cancelleria, risulta in fatto che il ricorrente è stato rimesso in libertà il 14 settembre 2021 con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Latina, circostanza che fa venir meno dell'interesse alla impugnazione secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in data 14/10/2021. Il Consigliere estensore Il Pr idente Antonio Costantini Giorgi lbo DEPOSITATO IN CAN