Cassation court dismisses appeal regarding drug trafficking charge classification and bail necessity for repeat offender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Marcello Ricco's appeal against a lower court's refusal to re-examine his provisional detention order. Ricco argued that his drug-related thefts constituted a minor offense under Article 73, Section 5 of the relevant decree, and claimed current bail needs were no longer present. The court dismissed these claims, noting that his modus operandi did not reduce the offense's severity and citing his involvement in a separate serial theft investigation as proof of ongoing special preventive needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 282 c.p.p.; Art. 73, comma 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 274, lett. c) c.p.p.: The court establishes that a defendant's personal history of drug use and specific criminal modus operandi do not automatically qualify minor offenses, and continued involvement in organized criminal contexts justifies maintaining coercive measures.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ricco Marcello, n. Cetraro (Cs) 03/12/1978 avverso l'ordinanza n. 561/21 del Tribunale di Catanzaro del 01-02/04/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da Marcello Ricco avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che gli aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.) in ordine all'accusa provvisoria di concorso in detenzione continuata di sostanze stupefacenti (artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) in relazione a condotte commesse nel periodo maggio - agosto del 2016.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla non ravvisata sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., essendo stato egli stesso dedito all'uso di sostanze stupefacenti ed avendo commesso furti di autovetture al fine di ricavare la provvista necessaria all'acquisto, con successive occasionali rivendite delle sostanze droganti. Deduce, inoltre, gli stessi vizi in ordine alla attuale sussistenza di esigenze cautelari, per fatti risalenti nel tempo e commessi da un soggetto non inserito in alcun sodalizio criminale, che da allora non è 13 .1) tornato a delinquere e che risulta formalmente incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La tesi difensiva per sostenere che le condotte di traffico di stupefacenti in provvisoriamente addebito possano essere ricondotte all'ipotesi di reato del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) si fonda sulla duplice circostanza che lo stesso ricorrente era dedito all'uso di sostanze stupefacenti e che per finanziare l'acquisto della droga compiva furti di autovetture. Già la stessa prospettazione difensiva si presta, invero, alla facile obiezione che tale peculiare modus operandi non sembra affatto integrare mezzi, modalità o circostanze di una azione illecita di ridotta offensività.
In aggiunta il Tribunale di Catanzaro evidenzia che l'indagato è risultato coinvolto in un successiva indagine, nel cui ambito è stato sottoposto ad ulteriore misura custodiale poiché ritenuto partecipe di un'associazione dedita alla commissione di furti seriali di automobili. Dal suo canto il ricorrente nega di essere stato inserito in ambiti associativi, ma a parte la notazione anzidetta, l'ordinanza non manca di precisare la sua tendenza a muoversi in contesti delinquenziali ed a mantenere rapporti con figure (anche coindagati nello stesso procedimento, come Flavio Graziosi e Mario Cianni) a loro volta inserite in contesti associativi criminali.
L'ordinanza impugnata offre in definitiva una congrua ed articolata motivazione delle ragioni che impongono allo stato di tenere ferma la qualificazione giuridica dei fatti in addebito nel fuoco dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto alla sussistenza di attuali esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura coercitiva imposta nell'ambito del presente procedimento, pur non essendo nota a questo Collegio la complessiva posizione processuale del ricorrente, alla luce delle indicazioni del Tribunale del suo coinvolgimento in diversa indagine ed all'adozione di altro titolo custodiale, non pare dubbio che tale nuova emergenza dimostri la concretezza delle esigenze di natura special preventiva di cui all'art. 274, lett.
c) cod. proc. pen. e del tutto adeguata la misura coercitiva non custodiale impostagli in relazione al contesto temporale di riferimento (2016) delle condotte oggetto delle accuse provvisorie mossegli nello ambito del presente procedimento.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 7 ottobre 2021 Il consigliere e t4 sore Il Presidente Or ando S