Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of reasoning regarding time lapse and crime relevance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued that the detention order lacked sufficient reasoning regarding the significant time gap between the alleged crimes and the measure's application. The court rejected this, affirming that the trial court correctly assessed the gravity of the mafia-related offenses and the necessity of the precautionary measure despite the elapsed time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 110, 61 n. 2, 416-bis.1, 630 cod. pen.: The court must explicitly justify precautionary measures based on the relevance of time elapsed and the persistence of criminal needs, even when relative presumptions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bruno Francesco, nato a Roma il 25/9/1962 avverso la ordinanza del 7/6/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 9.4.2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Francesco Bruno con la quale a questi è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai due reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 416-bis.1, 630 cod. pen. ascrittigli.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con unico motivo omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto il provvedimento impugnato non ha considerato la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati ed il momento della applicazione della misura cautelare, che doveva deporre per la mancanza di occasioni favorevoli alla reiterazione dei reati.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4. E' stato condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale(Sez. 6 n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava,Rv. 281273).
Il Tribunale, per escludere il superamento della duplice presunzione cautelare relativa vigente in materia, ha correttamente considerato la non risalenza dei fatti commessi con metodo mafioso per i quali si procede (settembre/ottobre 2018) e la loro gravissima consistenza (nei due diversi episodi di sequestro di persona il ricorrente ha messo a disposizione la sua abitazione oltre alla sua fattiva collaborazione nel prelievo e nella sorveglianza dei due ostaggi), tenuto anche conto del prolungato lasso temporale in cui si sono tenute le condotte - funzionali al progetto del Longo di costringere Giuseppe Pinto ed i suoi familiari a restituire ingenti somme costituenti profitto dei traffici illeciti gestiti dal Longo e dai suoi sodali.5.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7/10/2021. Il Componente estensore Il Presidente Ange o Capozzi Stefano Mogini 9tU