Sentenza — n. 41060/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 9.4.2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a Tiziano Egidi la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, essendo ascritto al ricorrente il ruolo apicale di organizzatore della piazza di spaccio gestita nel quartire di Tor Bella Monaca in Roma dal gruppo associativo facente capo a David Longo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41060/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Egidi Tiziano, nato a Roma il 19/4/1997 avverso la ordinanza del 28/5/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 9.4.2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a Tiziano Egidi la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, essendo ascritto al ricorrente il ruolo apicale di organizzatore della piazza di spaccio gestita nel quartire di Tor Bella Monaca in Roma dal gruppo associativo facente capo a David Longo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al gruppo associativo del Longo ed al ruolo organizzativo ascrittogli desunti - come dedotto nella istanza di riesame - da soli cinque sporadici controlli e dall'arresto in data 22.8.2018 (in relazione al reato di cui al capo P) e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pinto sulla investitura del ricorrente, purtuttavia successive agli accertamenti a carico di quest'ultimo e senza che siano stati acquisiti i riscontri esterni, segnatamente con riguardo alla "promozione" apicale. 2.2.
Con il secondo motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura adottata, dovendosi considerare - in relazione al requisito della attualità - che le condotte ascritte al ricorrente si fermano al maggio 2018 e che il domicilio del ricorrente - presso il quale egli si trovava agli arresti domiciliari sempre pienamente rispettati - si trova in luogo distante da quello teatro dei fatti oggetto di contestazione.
3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla partecipazione associativa del ricorrente il ricorso è generico ed in fatto rispetto alla motivazione che sorregge la conferma della gravità indiziaria fondata sull'esito dei servizi di o.c.p. (v. pg. 9 e sg. della ordinanza impugnata) che ha individuato la costante presenza del ricorrente nella "postazione n.5" con funzioni di vigilanza e coordinamento, oltre che delle dichiarazioni del c.d.g. Pinto che in essi trovano riscontro, oltrechè dal monitoraggio dei veicoli usati dai sodali per le esigenze inerenti al traffico di stupefacenti, di cui era accertata la disponibilità anche in capo al ricorrente (v. pg. 10 e 11,ibidem).Quanto alla censura sul ruolo apicale ascrittogli, è costante orientamento quello che ritiene il motivo di ricorso inammissibile per carenza di interesse (v. Sez. 3 n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv 279508) non incidendo sull'an o sul quomodo della misura.
5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generica censura in fatto alla corretta motivazione che ha considerato insuperata la presunzione relativa vigente in materia, oltre ai gravi e specifici precedenti a carico del ricorrente, che pure risultava aver violato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto al momento della esecuzione dell misura, circostanza che rendeva inidonea la misura autocustodiale.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 7/10/2021. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi S