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Sentenza — n. 41055/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41055/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41055/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza deve essere annullata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. In seguito ad appello proposto dal solo imputato e limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990, la Corte di appello, solo in dispositivo, richiamato l'art. 164 cod. pen. ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato all'imputato con la sentenza di primo grado. Il generico riferimento alla disposizione di legge e la carenza di motivazione non consentono tuttavia, di individuare le "ragioni" della revoca che, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., può essere disposta anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero e di impugnazione del solo imputato - senza che ciò determini l'asserita violazione del divieto di reformatio in peius - nel caso il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. in quanto si tratta di provvedimento di natura dichiarativa che ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" (cfr.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 41055/2021 — snpen · Corte di Cassazione: g) d.P.R. 309/1990. Ne denuncia vizio di violazione di legge, per violazione del divieto di cui aJl'art.597, comma 3 cod. proc. pen., poiché, in presenza di appello del solo imputato, la Corte ha revocato il beneficio della pena sospesa che era stato concesso, con riferimento alla pena detentiva, dal Tribunale di Brescia.

Parole chiave

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pene condizionali revoca della sospensione condizionale esenzione dalla pena liberazione condizionale pena con condizionale parziale reclusione

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
309/1990, la Corte di appello, solo in dispositivo, richiamato l'art. 164 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: El Zeni Hicham, nato in Marocco il 1/1/1973 avverso la sentenza del 23/3/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo di annullare la statuizione sulla revoca della pena sospesa.

RITENUTO IN FATTO

1.Hicham El Zeni impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett.

g) d.P.R. 309/1990. Ne denuncia vizio di violazione di legge, per violazione del divieto di cui aJl'art.597, comma 3 cod. proc. pen., poiché, in presenza di appello del solo imputato, la Corte ha revocato il beneficio della pena sospesa che era stato concesso, con riferimento alla pena detentiva, dal Tribunale di Brescia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza deve essere annullata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. In seguito ad appello proposto dal solo imputato e limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 309/1990, la Corte di appello, solo in dispositivo, richiamato l'art. 164 cod. pen. ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato all'imputato con la sentenza di primo grado. Il generico riferimento alla disposizione di legge e la carenza di motivazione non consentono tuttavia, di individuare le "ragioni" della revoca che, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., può essere disposta anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero e di impugnazione del solo imputato - senza che ciò determini l'asserita violazione del divieto di reformatio in peius - nel caso il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. in quanto si tratta di provvedimento di natura dichiarativa che ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" (cfr.

Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 2724299). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché carente di motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Consigliere relatore Il Pres