Sentenza — n. 41040/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Foronda Arnold Cannero è stato condannato per i reati di rapina aggravata, lesioni volontarie personali gravi e calunnia. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione ai delitti di lesioni e di calunnia; la Corte di appello, in ragione del tempo di commissione del reato - 22.11.2007 -, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei delitti in questione per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41040/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione ai delitti di lesioni e di calunnia; la Corte di appello, in ragione del tempo di commissione del reato - 22.11.2007 -, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei delitti in questione per prescrizione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma nel procedimento nei riguardi di Foronda Arnold Camero, nato nelle Filippine il 27/05/1964 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente ai reati di lesioni volontarie e di calunnia con conseguente rideterminazione della pena in tre anni di reclusione e 600 euro di multa;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui Foronda Arnold Cannero è stato condannato per i reati di rapina aggravata, lesioni volontarie personali gravi e calunnia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione ai delitti di lesioni e di calunnia; la Corte di appello, in ragione del tempo di commissione del reato - 22.11.2007 -, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dei delitti in questione per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. I reati di lesione personale grave e calunnia, commessi il 22.11.2007, erano estinti per prescrizione al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (18.11.2020), in ragione del decorso del termine di sette anni e sei mesi dalla commissione del fatto. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati indicati perché estinti per prescrizione; nella specie è possibile procedere alla conseguente rideterminazione della pena per il residuo reato di rapina in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, così come fissata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesione personale e di calunnia perché estinti per prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato di rapina in anni tre di reclusione e 600 euro di multa. Così deciso in Roma, il 26 maggio