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Sentenza — n. 40536/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40536/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40536/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Medda Alex, n. Oristano 30/08/1995 2. Gelsomino Francesca, n. Novara 27/05/1998 avverso la sentenza n. 426/21 del Tribunale di Cagliari del 12/02/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 2700 cod. civ; Sentenza — n. 40536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di un anno di reclusione ed C 1.200,00 di multa nei confronti di Alex Medda e di otto mesi di reclusione ed C 800,00 di multa nei confronti di Francesca Gelsomino in ordine al reato loro ascritto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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traffico di stupefacenti consumo di canapa consenso informato abuso di sostanze decisioni in materia medica alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 2700 cod. civ
D'altro canto la rilevanza fidefaciente del verbale stesso fino a querela di falso di quanto ivi attestato - attesa la sua natura di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Medda Alex, n. Oristano 30/08/1995 2. Gelsomino Francesca, n. Novara 27/05/1998 avverso la sentenza n. 426/21 del Tribunale di Cagliari del 12/02/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di un anno di reclusione ed C 1.200,00 di multa nei confronti di Alex Medda e di otto mesi di reclusione ed C 800,00 di multa nei confronti di Francesca Gelsomino in ordine al reato loro ascritto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli imputati, deducendo l'abnormità della sentenza e la violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen. attesa l'assenza di una espressa volontà di accedere al rito negoziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

2. Dall'esame dell'incarto processuale si ricava che, stando al p.v. dell'udienza del 12 febbraio 2021 definita per l'appunto con la sentenza impugnata, risultavano presenti il Pubblico Ministero, i due imputati personalmente nonché il loro difensore di fiducia, avv. Cristina Puddu del Foro di Cagliari, che sembra essersi allontanata solo al momento della lettura del dispositivo, non essendo stato il suo nominativo indicato dal Cancelliere nella sezione apposita. La motivazione della sentenza dà a sua volta conto della presenza degli imputati di persona e dell'accordo dagli stessi stipulato con il Pubblico Ministero per la definizione negoziata del procedimento.

Tanto premesso non esplica alcun rilievo, poiché superata dalla predetta e cronologicamente successiva manifestazione di volontà, la circostanza che in allegato al verbale della precedente udienza del 11 dicembre 2020 risulti allegata dichiarazione dello stesso avv. Puddu secondo cui i due imputati non intendevano accedere ad alcun rito alternativo. Il tenore del verbale del 12 febbraio 2021 dimostra, infatti, con evidenza il mutamento di intenti maturato dagli imputati. D'altro canto la rilevanza fidefaciente del verbale stesso fino a querela di falso di quanto ivi attestato - attesa la sua natura di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (da ultimo v.

Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, dep. 2019, Marino, Rv. 274796) - costituisce insuperabile smentita dell'assunto difensivo secondo cui la richiesta di applicazione pena sarebbe stata avanzata contro la volontà degli imputati o senza il loro preventivo assenso.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 18 ottobre 2021 ensore Il Prqsidente Ann cuoio I